
Originariamente Scritto da
starfred
Consegna del veicolo al concessionario/rivenditore per la successiva rivendita ad un terzo con procura a vendere
In caso di consegna del veicolo per la rivendita il venditore deve redigere la "procura a vendere" (con firma dell'intestatario
autenticata dal notaio) a favore del concessionario/rivenditore.
Per effetto della procura il concessionario/rivenditore non è proprietario del bene ma è delegato a vendere a un terzo soggetto il veicolo.
È necessario accertarsi che:
- il concessionario inserisca il veicolo ritirato in permuta nell'elenco "esenzioni" e che lo trasmetta, nei tempi previsti dalla normativa vigente, all'organo preposto dalla regione per il controllo della tassa automobilistica (bollo auto). Solo questa operazione interrompe l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica (Si consiglia di controllare le eventuali variazioni al riguardo sul sito della propria regione di residenza)
fonte:
http://www.aci.it/i-servizi/guide-ut...e-di-auto.html