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Discussione: a proposito di immatricolazioni...

  1. #21
    ruth00
    Guest

    eh eh eh...attila....avevo immaginato..il dodge è sempre stato il mio sogno fin da bambino....quelli gemellati mi fanno strippare...a mio parere il dodge è il migliore pick up della storia come design..bello massiccio imponenete con quel musone!!!
    Quanto costa così x curiosità?



    x seph...quanto costa omologare autocarro un'autovettura e in particolare Il grand cherokee???ilbollo si riduce giusto?a quanto?thanks

  2. #22
    sephora
    Guest
    Ruth perdonami ma ho spiegato tutto sopra quello che dico e' perche ne sono certa e gia fatto altre volte e come ti ripeto l'ultima volta lo ho fatto una settimana fa e certamente chiesto alla mctc diversi mesi fa!

    Multe???? Se il lavoro e fatto seguendo le norme nn ce ne sono certo che se hai l'autocarro e nn monti la grata divisoria vai incontro a rischi di eventuali sanzioni che poi nn sono eclatanti xche al max ti rimandano al collaudo!!!

    RIPETO NO PROBLEM!

  3. #23
    sephora
    Guest
    x Attila 35 ql a pieno carico! Pian pianino ci riesco ....abbi pazienza!


  4. #24
    attila
    Guest
    tranqui! la mia pazienza ormai è in poltrona con birra, popcorn etc etc. altrimenti con due Vette in garage senza poterle guidare a quest'ora ero ricoverato!

    :-)

  5. #25
    sephora
    Guest
    Io mi dovro' ricoverare presto!!!...se vado avanti cosi!!!

    mmmmm domani vado al pra e poi ti dico! Scusami stavolta nn sono proprio efficente![:I]

  6. #26
    attila
    Guest
    ma va! non ho mica fretta! tanto dopo l'ennesimo furto di sabato non lascio certo un pickup del genere nel parcheggio all'aperto.

    grazie grazie... inatnto mi informo così so come muovermi!

    intanto mi sto districando tra PRA e notai.. e devo dire che anche al PRA di Milano sono molto gentili.

  7. #27
    ruth00
    Guest
    seph.....se hai tempo e ripeto solo se hai tempo...leggi un pò qua...


    Ho acquistato un autocarro confidando su quanto scritto in questo articoloosso avere un vostro commento?

    Per ovvi motivi non riportiamo l'articolo di un mensile automobilistico che potrete trovare anche on line e che discernerebbe secondo l'autore, con punti di vista totalmente personali, tutti gli aspetti dei veicoli immatricolati autocarro al fine di poterli impunemente utilizzare per un uso diverso, per così dire famigliare, del veicolo fino a minacciare di "abuso di atti di ufficio" per gli agenti che adempiono a quanto prescritto negli unici articoli che hanno un vero valore quelli del Codice della Strada

    Di seguito il commento di un esperto assolutamente non di parte perchè, al contrario di quanto si può credere, la polizia municipale e la polizia stradale in generale, non hanno piacere ne un introito maggiore nell'applicare sanzioni anzi tutt'altro, l'aspetto più semplice ed ovvio: accertare violazioni e redigere verbali ci fa lavorare di più prevenire (ed è ciò che tentiamo di fare in questa sede) ci permette, oltre a lavorare di meno a far si che gli utenti debbano avere meno grane perchè si trovano nella regola ( e non come il nostro lettore che si è convinto ad acquistare un autocarro convinto dalle considerazioni di scarso pregio contenute nell'articolo citato).

    Per chi trova troppo complicato il concetto appena espresso cercherò di essere più semplice: qui è tutto gratis! Siamo totalmente autonomi ma sopratutto, non vendiamo niente ancor meno giornali e veicoli!

    Siamo liberi!



    Vale la pena ricordare , visto che si fa riferimento ad una nota ministeriale peraltro adottata in vigenza del vecchio codice della strada, che lo stesso ministero ha così osservato in due successive e diverse occasioni.

    Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 6/8/2004 prot.300/A/1/34115/108/68

    Veicoli immatricolati autocarro - Trasporto persone

    Si fa riferimento alla nota n. 11590 del 21 giugno 2004, concernente la possibilità del trasporto di persone con veicoli classificati come autocarri; al riguardo si ritiene utile fornire un panorama per quanto possibile ampio della disciplina dei trasporto mediante autocarro.
    La circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia avviene sulla base delle direttive europee recepite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che si occupano di definire le caratteristiche tecniche e funzionali dei mezzi e dei loro singoli componenti, consentendo a ciascuno degli Stati di rilasciare l'omologazione europea per i prototipi dei mezzi e dei loro componenti quale certificazione della corrispondenza degli stesi alle prescrizioni contenute nelle direttive
    L'Italia non può non definire autocarro ciò che tecnicamente è considerato tale in sede di omologazione europea, ma può - e lo sta facendo con l’articolo 82 C.d.S. - definire la destinazione di uso del mezzo in funzione delle caratteristiche tecniche di classificazione, restringendo le possibilità di impiego del veicolo rispetto alle potenzialità di uso che lo stesso potrebbe sostenere.
    La scomparsa da qualche tempo della categoria di veicolo per il trasporto promiscuo (cioè pei il trasporto non contemporaneo dì persone e di cose) ha determinato in sede europea l’assimilazione di tali mezzi alla categoria delle autovetture (MI) per privilegiare la destinazione d'uso del trasporto di persone, e non a quella degli autocarri (NI): quest'ultima non consente il trasporto di persone (tranne di coloro che sono addetti al carico e allo scarico delle merci e nel numero massimo fissato dalla carta di circolazione), la prima invece consente il trasporto di cose, sia pure nel rispetto delle regole di carico del mezzo ed in modo da tutelare l’incolumità dei soggetti trasportali.
    La rilevanza giuridica dell'effettiva destinazione d'uso del veicolo è sottolineata anche dai legislatore fiscale che fissa tasse automobilistiche (c.d. tassa di proprietà) di entità differente, in particolare più elevate se il veicolo e destinalo al trasporti di persone.
    Pertanto, nel caso in cui un autocarro venga destinato al trasporto dì persone, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 82 C d.S., il proprietario viene raggiunto dal verbale di contestazione dell'Agenzia delle entrate per l'applicazione della sanzione amministrativa, oltre al tributo evaso, prevista dalla L. n. 27/78.
    La possibilità di utilizzare autocarri per il trasporto di persone è prevista dall'art. 82 C.d.S. solo per casi eccezionali previa autorizzazione del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

    Circolare Ministero dell'interno 28/1/1999 n. M/2413-38

    Art.82 C.d.s - trasporto di persone con autocarro

    E' stato chiesto di conoscere l’avviso di questo Ufficio circa le modalità di applicazione della norma specificata in oggetto anche in relazione al giudizio instaurato a seguito di opposizione avverso verbale di accertamento della relativa violazione.
    Al riguardo si rappresenta quanto segue.
    L’art.82 del codice della strada sanziona l’utilizzo del veicolo per destinazioni o usi diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione.
    Nel caso in esame è stata accertato l’utilizzo dell’autocarro per una destinazione diversa da quella prescritta in quanto sullo stesso avveniva il trasporto sul sedile anteriore “ a titolo di amicizia e cortesia” di altra persona oltre il conducente.
    Il problema sollevato sostanzialmente attiene al seguente quesito: se per gli autocarri il trasporto di altra persona oltre il conducente sul sedile anteriore costituisca utilizzo del veicolo per destinazione diversa da quella indicata sulla carta di circolazione ai sensi del comma 8 dell’art.82 citato.
    Sul punto in questione si fa presente che la destinazione degli autocarri, come definita nel comma 1 dell’art.82 e cioè l’utilizzazione del veicolo in base alle caratteristiche tecniche,è sancita dall’art.54, comma 1 lett. d), del c.d.s. che la individua nel trasporto di cose e “delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse”.
    Il carattere distintivo della destinazione in questione è, pertanto, il trasporto delle cose e quello delle persone viene consentito solo in quanto funzionale al primo.
    Sulla carta di circolazione di circolazione degli autocarri, infatti, è annotata la loro destinazione al trasporto di cose e la specifica indicazione del numero di posti a disposizione per le persone va collegata alla compatibilità tecnica delle caratteristiche del veicolo in relazione a quel qualificato trasporto di persone ai sensi del citato art.54.
    L’utilizzo dei veicoli in questione per una destinazione diversa da quella prescritta e, quindi, come tale sanzionabile si verifica, pertanto, ogni qualvolta il trasporto della persona assume una configurazione autonoma e distinta rispetto a quello delle cose cui è normativamente vincolato anche nell’eventualità in cui lo stesso risulti compatibile con le caratteristiche tecniche del veicolo.
    Né vale osservare al contrario che il successivo art.169, comma 2, rinvia alla carta di circolazione per la determinazione del numero di persone che possono trovare posto sui veicoli in quanto tale disposizione regola il trasporto di persone in via generale e per le eventuali relative violazioni prevede una sanziona autonoma rispetto a quella stabilita nel precedente art.82 e, quindi, non pone criteri modificativi alle presupposte norme sulla destinazione dei veicoli.
    Da ciò deriva che per gli autocarri il numero dei posti indicati nella carta di circolazione va riferito alla loro specifica destinazione e quindi al numero delle persone di cui è consentito il trasporto ai sensi dell’art.54 e cioè a quel particolare trasporto funzionalmente collegato all’oggetto del trasporto fissato dalla specifica destinazione del veicolo.
    Conclusivamente, ad avviso dello scrivente Ufficio, il trasporto di persona a titolo di cortesia sui veicoli in questione, facendo venir meno quella particolare funzionalità al trasporto delle cose che è elemento determinante per l’utilizzazione degli autocarri, configura una destinazione diversa da quella prescritta e, quindi, sanzionabile.
    Tutto ciò detto in termini generali, non si può non considerare che, nella fattispecie sottoposta, la circostanza determinante del trasporto “a titolo di cortesia” , peraltro non contestata nell’opposizione, è dedotta dall’organo verbalizzante fuori da ogni esplicitazione degli elementi di fatto in base ai quali è stato ritenuto sussistente detto profilo integrativo dell’illecito amministrativo.

    Per quanto poi riguarda le altre considerazioni si risolvono in un parere di scarso pregio di fronte al dato evidente di una norma che non lascia adito a interpretazioni, dato che poi il ministero dell'interno svolge la funzione espressamente prevista dall'articolo 11, comma 3 del cds (coordinamento degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12... Carabinieri, Polizia,Polizia Municipale etc.); quindi pare ridicolo il richiamo al reato di "abuso di ufficio" di cui si dubita che l'ignoto commentatore conosca bene il significato, come anche la necessità dell'elemento soggettivo del dolo per siffatta ipotesi delittuosa. Infine, tanto per rilevare il pregio del commento, proposto, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 172 testualmente recita "I passeggeri di età inferiore ai dodici anni che abbiano una statura inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta, adeguato alla loro statura ed al loro peso" e non come riportato nel quesito "all'art 172 comma 4 dice testualmente "i passeggeri sino a 12 anni possono occupare i posti anteriori dei veicoli delle categorie m1 ed n1 solo se trattenuti da idonei sistemi di ritenuta" (che sarebbero poi le cinture). "

    Questo è quanto e oltre non vale la pena dilungarsi, auspicando che chi deve trasportare cose e persone addette all'uso o al carico delle stesse acquisti un autocarro, mentre chi deve trasportare persone e cose si limiti a acquistare un'autovettura, con la quale oggi è ammesso anche il trasporto delle cose (dopo l'abolizione del promiscuo); per altro esistono doppie versioni dello stesso tipo di veicolo (autocarro e autovettura), significando con ciò che mentre la versione autovettura permette di trasportare anche le cose, la versione autocarro può essere utilizzata ai sensi dell'articolo 54 per la destinazione con cui è stata immatricolata.

  8. #28
    ruth00
    Guest
    ti metto anche questo...non ti arrabbiare...serve anche a Attila probabilmente...



    Si fa riferimento alla nota n. 11590 del 21 giugno 2004, concernente la possibilità del trasporto di persone con veicoli classificati come autocarri; al riguardo si ritiene utile fornire un panorama per quanto possibile ampio della disciplina del trasporto mediante autocarro. La circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia avviene sulla base delle direttive europee recepite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che si occupano di definire le caratteristiche tecniche e funzionali dei mezzi e dei loro singoli componenti consentendo a ciascuno degli Stati di rilasciare l'omologazione della corrispondenza degli stessi alla prescrizioni contenute nelle direttive. L'Italia non può non definire autocarro ciò che tecnicamente é considerato tale in sede di omologazione europea, ma può - e lo sta facendo con l'art. 82 C.d.S. - definire la destinazione di uso del mezzo in funzione delle caratteristiche tecniche di classificazione, restringendo le possibilità di impiego del veicolo rispetto alle potenzialità di uso che lo stesso potrebbe sostenere. La scomparsa da qualche tempo della categoria di veicoli per il trasporto promiscuo (cioé per il trasporto non contemporaneo di persone e di cose) ha determinato in sede europea l'assimilazione di tali mezzi alla categoria delle autovettura (M1) per privilegiare la destinazione d'uso del trasporto di persone, e non quella degli autocarri (N1): quest'ultima non consente il trasporto di persone (tranne coloro che sono addetti al carico e allo scarico delle merci e nel numero massimo fissato dalla carta di circolazione), la prima invece consente il trasporto di cose, sia pure nel rispetto delle regole di carico del mezzo ed in modo da tutelate l'incolumità dei soggetti trasportanti. La rilevanza giuridica dell'effettiva destinazione d'uso del veicolo é sottolineata anche dal legislatore fiscale che fissa tasse automobilistiche (c.d. tassa di proprietà) di entità differente, in particolare più elevate se il veicolo é destinato al trasporto di persone. Pertanto, nel caso in cui un autocarro venga destinato al trasporto di persone, oltre all'applicazione delle sanzioni dall'art. 82 C.d.S., il proprietario viene raggiunto dal verbale di contestazione dell'Agenzia dell'Entrate per l'applicazione della sanzione amministrativa, oltre al tributo evaso, prevista dalle Legge 27/78. La possibilità di utilizzare autocarri per il trasporto di persone é prevista dall'art. 82 C.d.S. solo per casi eccezionali previa autorizzazione del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



    In particolare non capisco l'ultima frase..."La possibilità di utilizzare autocarri per il trasporto di persone é prevista dall'art. 82 C.d.S. solo per casi eccezionali previa autorizzazione del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti"....quali sono i casi eccezionali???

    Grazie...[:I]

  9. #29
    sephora
    Guest
    no no Ruth nn mi arrabbio e perche dovrei farlo?
    Ti ho iniziato ildiscorso sopra dicendo che siamo in Italia e finche' quando nn avremo leggi PRECISE tutto si potra' impugnare (vedi gli esempi che hofattosopra)
    L'ultima frase che tu nn hai capito e' stata ben interpretata da chi in effetti nn doveva capire e cioe' quelli che nn hanno un effettivo bisogno dell'autocarro e x pagare meno assicurazione e bollo ne traggono vantaggio, ed e' semplicissimo poiche' come ripeto trasformare auto in autocarro e' semplicissimo , basta avere carrozzeria idonea af o ac andare presso officine autorizzate che rilasciano la relazione tecnica con i dovuti lavori effettuati a regola d'arte e montaggio kit di trasformazione x andare a collaudo e percio'tutto visionato da tecnici della mctc ed ecco che di casi eccezionali regolari ammessi dalla legge ce ne sono a miliardi!!!!!

  10. #30
    ruth00
    Guest
    approfitto della tua gentilezza x altre 2 informazioni:

    - quanto costa omologare autocarro(magari nello specifico Grand Cherokee visto che lo hai appena fatto...)un'auto?
    Più o meno spannometricamente.. ..gisuto x capire se si parla di 100 euro o 500...
    - è reversibile la cosa ovvero un autocarro può essere riomologato a vettura tradizionale?
    - un autocarro (sempre tipo Grand Cherokke)può essere omologato con il gancio traino?(ho eltto su un'altro forum che uno ha dovuto toglierlo nel passaggio...e cito " Per essere chiari la trasformazione del Grand Cherokee in autocarro, 4 posti ad uso privato quindi portando anche solo persone o animali non comprende il gancio traino perchè non rientra nei calcoli per la sicurezza stradale delle masse complessive fatte da un ingegnere specializzato iscritto all' albo e non da uno dei tanti guru.
    Faccio presente che l' ingegnere ha scritto un arelazione di oltre 7 pagine che consegnate alla motorizzazione hanno rilasciato l' immatricolazione ad autocarro 4 posti ad uso proprio NOTA BENE TUTTO LEGALE "

    ti riingrazio ancora sephora...scusa se ti faccio lavorare anche di notte...

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