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Discussione: Targhe estere

  1. #21
    pejio
    Guest

    Quindi secondo me il mio tesoruccio stavolta si sbaglia infatti una delle assic. che ho contattato mi ha chiaramente detto che mi avrebbe stipulato la polizza ma che avrei dovuto firmare un documento dove mi impegnavo a ritargare il veicolo entro un anno (naturalmente con targhe italiane)....poi se esiste qualcosa all'italiana per aggirare l'ostacolo non lo so ma il C.d.S. è abbastanza chiaro in materia.

  2. #22
    attila
    Guest
    c'è un tizio qui a Milano che molti di voi conoscono perchè è del settore, che gira con una transam del 74 con targhe inglesi... e non è assolutamente inglese...

    secondo me le gabole si trovano.. ma è meglio avere ste fottute targhe italiane...

  3. #23
    ilviki
    Guest
    CIAO A TUTTI............è un po' lunga, ma spiega come comportarsi in ogni caso!!!

    N.B. Non conviene telefonare in giro e chiedere informazioni...ma avere sempre documenti scritti!!!!!

    Il veicolo straniero, nuovo od usato, può circolare nel territorio doganale sotto due diversi regimi:


    1. regime di importazione definitiva.

    2. regime di importazione temporanea;


    La materia va inquadrata sotto un duplice aspetto: quello del codice della strada, di diretta competenza degli organi di cui all'articolo 12 del D.lgs 30 aprile 1992, n.285 e quello del codice doganale, materia di pertinenza della Polizia Tributaria, alla quale vanno segnalate le eventuali violazioni riscontrate, salvo procedere agli atti urgenti eventualmente richiesti dalla fattispecie accertata. Sono inoltre possibili violazioni tributarie, quali, ad esempio, quella dell'evasione dell'IVA o della tassa di circolazione.

    In sostanza, il nuovo codice ripropone la disciplina degli articoli 95 e 97 del vecchio Testo Unico del 1959, agli articoli 132 e 134, senza ovviare ad alcune lacune che già si erano evidenziate con il vecchio codice della strada.

    L'interpretazione delle due norme resta difficile, in quanto, il testo stesso degli articoli 132 e 134 e la combinata lettura con il codice doganale forniscono motivi di dubbio, tant'è che la dottrina più autorevole si trova in alcuni casi in contrasto.


    1. l'importazione definitiva e l'articolo 132 del D.lgs 30 aprile 1992, n.285


    È questo il caso del veicolo, nuovo od usato, introdotto nel nostro Paese in maniera definitiva da parte di chiunque (cittadino straniero o italiano, residente in Italia o all'estero). Può essere realizzata mediante l'assolvimento o meno delle formalità doganali (per i veicoli immatricolati in un paese UE[1] non sono dovute[2]) e/o previo assolvimento degli obblighi inerenti al pagamento dell'IVA[3] (tranne il caso di veicoli usati con più di 6 mesi e con una percorrenza superiore a 6000 km, o per altre cause d'esenzione[4]).

    L'importazione definitiva si può quindi avere, sia nel caso del residente all'estero (cittadino italiano o non) che, trasferendosi in Italia, porta con se il veicolo immatricolato all'estero (in tal caso sono previste le eventuali esenzioni fiscali della nota 4), sia nel caso del residente nel territorio doganale che importi un veicolo acquistato all'estero (in tal caso il veicolo, esperite le formalità doganali, se prescritte, potrà essere dotato di documenti provvisori per le operazioni di esportazione).

    Anche se non scritto esplicitamente, per induzione logica, si deve intendere che l'articolo 132 si riferisca all'ipotesi di importazione definitiva[5], in quanto i veicoli in importazione temporanea circolano senza bisogno di alcuna formalità per un periodo non superiore a sei mesi (fa eccezione il veicolo targato EE, assimilato alla temporanea importazione, la cui circolazione è ammessa in base alla scadenza della carta di circolazione provvisoria).

    La circolazione dei veicoli importati in maniera definitiva è ammessa sulla base del certificato di immatricolazione dello Stato di origine; tali veicoli hanno quindi documenti e targa del Paese di provenienza. Le targhe devono essere leggibili e riportare i dati in caratteri latini maiuscoli e cifre arabe (art 132 cds).

    Infatti, l'articolo 132, dà attuazione alla Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949 (ratificata con L.19 maggio 1952, n.1049), dove, all'articolo 18, impone a tutti i paesi aderenti di riconoscere il certificato di immatricolazione dello Stato di origine del veicolo per un periodo non inferiore ad un anno. In osservanza a tale disposizione, la circolazione dei veicoli stranieri è ammessa per un anno dalla loro importazione definitiva, sempre che sia in corso di validità il certificato di circolazione del paese d'origine, anche senza che si sia provveduto all'immatricolazione italiana[6]; il superamento di tale limite temporale comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 132 del D.lgs 30 aprile 1992, n.285 (e non quelle dell'articolo 93/7).


    È possibile anche l'importazione di un veicolo con targa provvisoria da parte del residente in Italia che acquisti il veicolo all'estero; in tal caso la circolazione è consentita fino alla dogana, che può essere anche interna e non sono ammesse variazioni di percorso (quello strettamente necessario per raggiungere la dogana). Il veicolo deve essere accompagnato dalla bolletta doganale o da bolletta di cauzione per merci estere. In ordine all'ipotesi di targhe e documenti provvisori, si possono avere i seguenti casi.


    veicolo immatricolato in un paese extracomunitario introdotto in Italia con documentazione provvisoria (in regime di importazione definitiva).


    Nel caso il veicolo venga introdotto in Italia definitivamente da un Paese terzo, e sia dotato di targhe e documenti di circolazione provvisori, limitati nella validità per le operazioni di esportazione, si possono verificare le seguenti circostanze:


    ipotesi 1


    Se il documento doganale è scaduto (ma i documenti provvisori di circolazione sono in corso di validità):

    Ø il veicolo va accompagnato al posto di dogana o presso il Comando di polizia tributaria; se non possibile si effettua il sequestro trasmettendo l'atto al Comando di polizia tributaria.

    Ø Si ha illecito finanziario per evasione della tassa automobilistica con conseguente segnalazione alla Direzione Generale delle entrate (se ovviamente la tassa non è stata pagata e dal momento in cui i documenti sono scaduti).

    Ø Se non vi è stata comunicazione al PRA, entro 10 gg, dell'acquisto del veicolo si ha l'illecito amministrativo di cui all'art. 4 del R.D. 452/26[7] .


    Ipotesi 2


    Se la circolazione, pur nel periodo di validità del documento doganale e dei documenti provvisori di circolazione, avviene su un itinerario diverso da quello previsto o comunque necessario per raggiungere la dogana di destinazione oppure con veicolo condotto da persona diversa da quella a cui il documento è intestato:

    Ø si ha una violazione dell'articolo 19 della Convenzione del transito comunitario con conseguente accompagnamento alla dogana o al Comando di polizia tributaria; se non possibile si effettua il sequestro trasmettendo l'atto al Comando di polizia tributaria.


    Ipotesi 3

    Se sono state adempiute le formalità doganali ma sono scaduti i documenti esteri provvisori e le targhe (senza quindi che sia stata effettuata l'immatricolazione definitiva in Italia):

    Ø si ha illecito finanziario per evasione della tassa automobilistica con conseguente segnalazione alla Direzione Generale delle entrate (se ovviamente la tassa non è stata pagata, dal momento dell'adempimento delle formalità doganali).

    Ø Si deve ritenere che vi sia violazione dell'articolo 93/7 del D.lgs 30 aprile 1992, n.285.

    Ø Se non vi è stata comunicazione al PRA, entro 10 gg., dell'acquisto del veicolo si ha l'illecito amministrativo di cui all'art. 4 del R.D. 452/26 .


    Nei casi in cui vi sia stata importazione senza il pagamento dei diritti doganali, quando dovuti, si ha il reato di contrabbando (art. 282 lettera d del codice doganale, ora depenalizzato per diritti evasi inferiori a 7.000.000). Si applica in ogni caso il sequestro del veicolo. La sola omissione delle formalità doganali, quando i diritti non sono dovuti, non integra la violazione di cui sopra (vedasi esenzioni nota 4)


    veicolo, acquistato in un paese comunitario, introdotto in Italia (in regime di importazione definitiva).


    Per i veicoli nuovi (meno di 6 mesi dalla prima immatricolazione e meno di 6000 km) l'acquirente deve pagare lVA prima dell'immatricolazion e definitiva in Italia. Questi veicoli possono essere dotati di documentazione provvisoria che gli consente di circolare solo per l'esportazione.

    Ø In caso contrario si deve ritenere che vi sia violazione dell'articolo 93/7 del D.lgs 30 aprile 1992, n.285 nel caso di veicoli nuovi

    Ø Se non vi è stata comunicazione al PRA, entro 10 gg., dell'acquisto del veicolo si ha l'illecito amministrativo di cui all'art. 4 del R.D. 452/26


    Il veicolo usato non è soggetto al pagamento dell'IVA e, se dotato delle proprie targhe originali, può circolare per un anno, altrimenti per il periodo di validità delle targhe provvisorie.


    l'importazione definitiva per il codice della strada


    l'articolo 132 del D.lgs 30 aprile 1992, n.285


    I veicoli immatricolati all'estero e quindi dotati di targhe estere definitive (non provvisorie, in quanto tale tipo di targa viene definito nel nostro codice come targa di riconoscimento e non di immatricolazione), intestati a persone che hanno trasferito la propria residenza in Italia, una volta esperite le formalità doganali (se prescritte) o il pagamento delle imposte dovute ai sensi del D.Lgs 331/93 art 53 per i veicoli immatricolati in un paese della Comunità (se dovute), possono circolare in Italia per un periodo non superiore ad un anno.

    Per il codice della strada, la circolazione oltre tale periodo, integra la violazione di cui all'articolo 132 comma 1, punita ai sensi del comma 5 con lire 121.200. Non è richiamabile l'articolo 93 del D.lgs 30 aprile 1992, n.285 neanche trascorso il termine indicato di un anno (Cass. Civ sez. I, 23 gennaio 1998, n.618)

    La targa e la documentazione rimangono quelle del paese d'origine (a meno che i veicoli siano accompagnati da documentazione provvisoria, non si applica l'art. 132, ma le ipotesi precedenti) e quindi, ai fini del pagamento delle sanzioni al codice della strada si applica l'art. 207 del D.lgs 30 aprile 1992, n.285 , che prevede il pagamento in misura ridotta brevi manu.

    Non è mai invocabile, da parte del residente in Italia, il regime di importazione temporanea.


    2. L'importazione temporanea


    Tale regime fa riferimento alla convenzione di New York del 4 giugno 1954 (ratificata con l 27 ottobre 1957, n.1163) che tratta la disciplina doganale dei veicoli appartenenti a persone che hanno la loro normale residenza fuori del territorio doganale. [8]

    La seguente trattazione comprende, quindi, il veicolo immatricolato all'estero ed introdotto in Italia in regime di temporanea importazione, per motivi turistici o altro, da parte di cittadino residente all'estero.


    Oltre al residente all'estero in visita turistica, possono beneficiare del regime di importazione temporanea:


    a) i rappresentanti di commercio;
    b) i proprietari o affittuari di una casa in Italia, di un appartamento o di una villa, anche se risiedono qualche mese all'anno in Italia;
    c) i malati che soggiornano in Italia per ragioni di salute;
    d) i cittadini italiani residenti all'estero che effettuano solo brevi soggiorni in Italia;
    e) gli studenti che terminano gli studi o che seguono dei corsi;
    f) le persone che si recano in Italia regolarmente o abitualmente, purché siano residenti all'estero;
    g) le persone che si recano in Italia a scopo professionale;
    h) le persone che visitano l'Italia per affari;
    i) rappresentanti di una ditta commerciale che si rechino in Italia per sorvegliare i lavori in corso.

    Non possono beneficiare del regime d'importazione temporanea:

    a) le persone che sono iscritte nei registri della popolazione dei Comuni d'Italia fatta eccezione per i lavoratori italiani stabilmente all'estero che abbiano però mantenuto l'iscrizione nel proprio Comune;
    b) le persone che, indipendentemente dalla causa del loro soggiorno in Italia, vi esercitano una attività professionale in modo permanente, così da poter essere considerate come aventi la loro residenza principale in Italia (esempio: una persona che abita in una regione di frontiera di un Paese confinante ed esercita la sua professione nella regione di frontiera italiana; una persona straniera o italiana che esercita la sua attività professionale in Italia e che abita in un Paese vicino dove rientra tutti i giorni o ogni settimana).


    Condizione primaria per beneficiare della franchigia è comunque la residenza fuori dal territorio doganale, riferita al titolare, ma anche al conducente[9], che può essere parente del titolare entro il terzo grado[10] o persona delegata[11] (la delega non è necessaria se il titolare è a bordo). La mancanza di uno o più dei requisiti che permettono il regime della temporanea importazione, ai sensi dell'art.216 del codice doganale, comporta la realizzazione del reato di contrabbando[12] (ora depenalizzato per l'evasione di oneri doganali inferiori a sette milioni[13]).


    Si distinguono le seguenti ipotesi principali:


    veicolo immatricolato in un paese della Comunità introdotto in Italia dal titolare residente all'estero


    Stante l'abbattimento delle frontiere dal 1 gennaio 1993, non sono previste formalità doganali né limitazioni temporali (tranne quelle previste per i veicoli EE dall'articolo 134). Possono essere quindi condotti anche da persone residenti in Italia. Non esiste in alcun caso il reato di contrabbando, in quanto non è previsto il pagamento di alcun dazio. Quindi, il veicolo immatricolato CEE intestato a persona residente all’estero circola senza alcuna formalità per un periodo illimitato.


    veicolo immatricolato in un paese extracomunitario introdotto in Italia dal titolare residente all'estero


    Secondo la convenzione di New York del 4 giugno 1957 ratificata con L. 27 ottobre 1957, n.1163 è ammessa la permanenza di tali veicoli (che hanno la targa del paese in cui sono stati immatricolati) per un periodo non superiore a sei mesi nel corso di un anno, anche non continuati. Questi veicoli devono essere condotti dal titolare o da parente entro il terzo grado, sempre residente all'estero; possono essere condotti da altro residente all'estero munito di delega del titolare (non c'è bisogno di delega se il titolare è a bordo).

    Non è possibile l'utilizzo commerciale (dietro corresponsione di compenso per il servizio prestato: taxi, servizio di linea etc) del veicolo.

    È ammessa la guida da parte di un residente in Italia solo in particolari casi di forza maggiore: la Cassazione ha ritenuto insussistente il reato di contrabbando di un veicolo in regime di temporanea importazione, ma affidato alla guida ad un conducente residente in Italia, da parte del proprietario ricoverato presso un ospedale a causa di sopravvenuta malattia.


    Possono sussistere i seguenti casi:

    Se il veicolo viene condotto da persona residente in Italia o da cittadino straniero diverso dal titolare (senza delega o senza vincolo di parentela entro il terzo grado o senza che il titolare sia a bordo oppure usato per scopi commerciali quali possono essere il noleggio, il servizio di taxi etc.)

    Ø si concreta l'illecito doganale di cui agli articoli 216,282[14],292[15] del codice doganale. Il veicolo va posto sotto sequestro ex articolo 301 del medesimo codice con conseguente invio degli atti di accertamento e di sequestro alla Guardia di Finanza per gli adempimenti di sua competenza esclusiva (la PM non ha competenza in materia di polizia tributaria)


    Nel caso di permanenza superiore ai sei mesi in Italia

    Ø il veicolo va accompagnato al posto di dogana. Non si procede al sequestro.

    Quindi, il veicolo introdotto in Italia (da un Paese terzo) in regime di importazione definitiva da persone ivi residenti senza il pagamento dei diritti doganali viene ritenuto contrabbandato (anche perché il regime di importazione temporanea è previsto solo per i residenti all'estero) e quindi sottoposto alla disciplina del codice doganale con conseguente sequestro e passaggio degli atti alla polizia tributaria (per la depenalizzazione si veda la nota 10).

    Non commettono il reato di contrabbando utilizzando veicoli a loro intestati ed immatricolati all'estero, coloro che hanno trasferito la residenza in Italia dall'estero a patto che, se cittadini italiani, abbiano protratto la residenza all'estero per almeno 18 mesi continuati e siano possessori del veicolo da almeno 12 mesi; se si tratta di cittadini stranieri basta il requisito inerente al veicolo.

    Si specifica ancora una volta che tale disciplina non si applica ai paesi della Comunità europea.

    Si ribadisce quindi che l'articolo 132 è applicabile alla sola ipotesi dell'importazione definitiva.


    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] L'Unione europea (UE) è il risultato di un processo di cooperazione e integrazione cominciato nel 1951 tra sei paesi (Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi). Dopo quasi cinquant'anni e quattro serie di adesioni (1973: Danimarca, Irlanda e Regno Unito; 1981: Grecia; 1986: Spagna e Portogallo; 1995: Austria, Finlandia e Svezia) l'UE conta oggi quindici Stati membri .

    [2] il reato di contrabbando doganale non sussiste nel caso di importazione, anche definitiva di mezzi che siano già immatricolati in uno Stato membro poiché si tratta di merce comunitaria alla quale non sono applicabili diritti doganali ( dell'art. 9 del trattato istitutivo della Cee - libera circolazione delle merci )

    Cass. pen., sez. I, 1997, n. 4274

    [3] L'IVA dovuta importazione non è assimilabile ai dazi, poichè i primi afferiscono al prodotto importato, mentre la seconda si applica alle merci importate e a quelle nazionali; nel caso di importazione definitiva di un veicolo, esso è soggetto all'IVA dovuta all'importazione .

    Cass. pen., 8 maggio 1987

    [4] Possono avvalersi della franchigia doganale e quindi non commettono il reato di contrabbando utilizzando veicoli a loro intestati ed immatricolati all'estero, coloro che hanno trasferito la loro residenza in Italia dall'estero a patto che, se cittadini italiani, abbiano protratto la residenza all'estero per almeno 18 mesi continuati e siano possessori del veicolo da almeno 12 mesi; se si tratta di cittadini stranieri basta il requisito inerente al veicolo.

    [5] L'art. 95 cod. strad. riguarda esclusivamente i veicoli in importazione definitiva, poiché l’articolo stesso fa riferimento al fatto che siano state adempiute le formalità doganali che non richieste (art.. 216, l. n. 43/1973) nel caso di importazione temporanea.

    Pret. Ancona, 10/10/989

    [6] L'art. 95 (adesso 132), che permette la circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all'estiero per la durata massima di un anno, riguarda sia i veicoli appartenenti a cittadini stranieri od italiani residenti all'estero, sia i veicoli di cittadini italiani residenti in Italia, nella ipotesi di importazione definitiva, sempre che siano state adempiute le formalità doganali.

    Cass. civ., 1990, n. 6397

    [7] 4. Chiunque acquisti, permuti, venda o altrimenti ceda quadrupedi, veicoli o natanti di cui all'art. 1, deve, entro giorni dieci da quello in cui ne sia venuto in possesso o questo sia venuto in esso a cessare anche per morte degli uni o per distruzione degli altri, farne regolare denunzia scritta nella forma e coi dati che saranno determinati. Le denunzie debbono farsi per i quadrupedi, i veicoli a trazione animale, i natanti non a motore alla segreteria del Comune di loro dimora abituale; per i veicoli e natanti a motore agli uffici del P.R.A. della provincia di loro dimora abituale. omissis

    [8] ( convenzione di New York del 4 giugno 1954, resa esecutiva con l. 27 ottobre 1957, n. 1163) la nozione di “residenti all'estero” è intesa come abituale residenza di lavoro; così che al cittadino residente anagraficamente in Italia, emigrato all'estero per lavoro è concesso di importare in regime di esenzione doganale un autoveicolo per fini personali; tale agevolazione cessa con la vendita dell'autoveicolo.

    Cass. pen., 5/10/1982

    Concetto di normale residenza all'estero – si intende nel senso di abituale dimora all'estero, caratterizzata dall'elemento della permanenza in tale luogo e da quello (soggettivo) della volontà esplicita di abitarvi stabilmente, senza che abbia importanza il fatto che il soggetto si allontani anche per periodi lunghi per motivi di lavoro purchè lo stesso mantenga il centro dei propri rapporti familiari e sociali e vi faccia abitualmente rientro.

    Cass. pen., sez. III, 1998, n. 1933

    [9] L'affidamento a un cittadino residente in Italia di un veicolo in temporanea importazione configura il reato di contrabbando (art. 216 d. p. r. 23 gennaio 1973, n. 43) in quanto si verifica un uso al di fuori delle condizioni previste nell'art. 1 della convenzione di New York del 4 giugno 1954.

    Trib. Palermo, 29 gennaio 1982

    [10] Il conducente ed il proprietario di veicolo in importazione temporanea commettono ikl reato di contrabbando nel caso in cui quest'ultimo abbia autorizzato il primo alla guida dello stesso, nella consapevolezza che il conducente non ha la residenza normale fuori dal paese di importazione. Non sono autorizzati all’uso del veicolo in importazione temporanea nemmeno i componenti della c.d. “famiglia nucleare o cellulare”, se non residenti all'estero stabilmente ( anche i figli )

    Cass. pen., sez. III, 7/11/1990

    [11] In base all'art. 11 della convenzione di New York del 4 giugno 1954, solo chi ha la residenza normale all'estero può usare in Italia un veicolo in importazione temporanea previa autorizzazione da parte del proprietario.

    Cass. pen., 19/11/1985

    [12] L'importazione temporanea di veicoli è subordinata alla è ammessa solo per chi ha la propria residenza abituale all'estero, per fine privato (artt. 2 e 31 della convenzione di New York del 4 giugno 1954); il difetto di una sola di tali condizioni realizza il reato di contrabbando in concorso tra il proprietario e il conducente

    Cass. pen., sez. III, 15/3/1994

    [13] Nei casi previsti dagli articoli 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 e 294, se l'ammontare dei diritti di confine dovuti non supera lire sette milioni e non ricorrono le circostanze indicate dall'articolo 295, secondo comma, si applica, in luogo della pena stabilita dai medesimi articoli, la sanzione amministrativa pecuniaria non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti. Nei casi previsti dall'articolo 294, la sanzione non può essere comunque inferiore a lire un milione.

    La sanzione può essere aumentata fino alla metà se ricorre la circostanza indicata dall'articolo 295, primo comma.

    Le disposizioni degli articoli 301, 301-bis e 333 si osservano anche con riguardo alle violazioni previste dal presente articolo. I provvedimenti per i quali, in base alle medesime disposizioni, è competente l'autorità giudiziaria sono adottati dal capo della dogana nella cui circoscrizionale la violazione è stata accertata.

    Nei casi in cui le violazioni previste dagli articoli indicati nel primo comma conservano rilevanza penale sebbene l'ammontare dei diritti di confine dovuti non superi lire sette milioni, per la presenza delle circostanze aggravanti indicate dell'articolo 295, secondo comma, queste ultime restano soggette al giudizio di equivalenza o di prevalenza con eventuali circostanze attenuanti a norma dell'articolo 69 del codice penale.

    Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fatti di contrabbando relativi a tabacchi lavorati esteri

    [14] 282. Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali.

    È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

    a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;

    b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;

    c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;

    d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;

    e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;

    f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando

    [15] 292. Altri casi di contrabbando.

    Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi


  4. #24
    imported_n/a
    Guest
    Azz....prendo 3 aspirine e poi lo rileggo

  5. #25
    Brian78
    Guest
    2bell... me lo fai te il riassuntino? []



  6. #26
    sephora
    Guest
    mamma mia devo stampare e rileggere il tutto! Cmq resta inteso che l'auto deve essere sdoganata percio' iva e dazio vengono immediatamente pagati come l'auto entra in Italia ed il veicolo e' nazionalizzato diventa pertanto un bene italiano e nn americano come lo era prima, infatti x quel che riguarda la Dogana e la Finanza si e' in perfetta regola (fin qua mi sono documentata andando dipersona a colloquio con i responsabili), percio' escludiamo gran parte delle norme che il Viki gentilmente ci ha messo a disposizione (grazie molto interessanti una stampa la mettero' anche in ufficio per consulto)Ora , purtroppo ed oggi nn sono riuscita causa troppo lavoro, mi informero' presso mctc e pra x il mantenimento della targa Usa!
    Chiedo ma nn sono sicurissima (Il Viki penso che tu sia piu' che al corrente)in questura ci dovrebbe essere un registro x l'esenzione bolli a collezionisti....(mi informero' se ancora esiste o meno ....da prendere molto con beneficio d'inventario) cosi' si potrebbe essere in regola anche con il bollo!
    Ho da contattare altri responsabili e sentiremo le loro risposte sia negative che positive anche se il Viki giustamente e basandosi su regole ....mi ha un po' demoralizzato....... .A CHI NN PIACEREBBE MANTENERE UNA BELLA TARGA AMERICA?
    Purtroppo dovro' rimandare a lunedi' il seguito della documentazione!

  7. #27
    Brian78
    Guest
    io avevo aperto il post...per chiedere informazioni sulle targhe europee più che altro... ma se addirittura si possono tenere quelle americane, penso che quelle della CE non dovrebbero aver problemi, giusto?

    allora pongo una questione diversa... se ad un'auto sono state tolte le targhe originali e in attesa ha solo le targhe prova (parlo di un'auto tedesca), che succede? ci sono problemi per reimmatricolarla in Italia? converebbe farla immatricolare nuovamente in Germania e solo dopo portarla da noi per la successiva immatricolazione? [B)]



  8. #28
    sephora
    Guest
    No Brian li la questione e' diversa! targhe prova??? Forse parli di targhe toll? targhe provvisorie tedesche a banda gialla che durano 5 gg o banda rossa che durano 2 mesi!NN ci sono problemi x immatricolarla in Italia anzi e' molto semplice, nn puoi immatricolarla in Germania nn sei cittadino tedesco. La compri la prendi ritorni in Italia con targhe provvisorie(gialle o rosse)e inizi la pratica di nazionalizzazione di norma nn ce' alcun problema!

  9. #29
    Brian78
    Guest
    scusami Sephora, intendi le targhe a fondo bianco con lettere e cifre rosse? sono quelle che durano 2 mesi? [:0]
    Quindi una volta portata in italia, posso fare tranquillamente le pratiche di immatricolazione come auto d'epoca, giusto?



  10. #30
    sephora
    Guest
    si giusto ,le cifre rosse sono la data di scadenza della targa! Pero' nn credo che tu riesca in due mesi a iscrivere auto all'Asi! Prima che ti rimandino i documenti (Asi) passa un po di piu'!Cmq puoi circolare!

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