Questa è la scansione di un contratto standard per R.C.A. di veicoli d'epoca e di interesse storico:


Condizioni Generali di Assicurazione

Applicabili a tutte le garanzie


Art. 0.0 - Delimitazione dell'Assicurazione - Veicoli assicurati.

La garanzia è prestata per i veicoli di proprietà del Contraente aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

• veicoli d'epoca, come definiti dall'Art. 60 del Nuovo Codice della Strada (Art. 214 del Regolamento);

• veicoli di interesse storico o collezionistico dotati di Certificato di Identità ASI (già Omologazione) rilasciato da Aulomotoclub Storico Italiano o dolati di Certificazione di Storicità per iscrizione al Registro Nazionale Storico FMI, aventi data di costru(censurato)zione o di prima immatricolazione non inferiore a 20 anni rispetto al primo giorno dell'anno in corso al momento della stipula del contratto o della successiva inclusione;

• veicoli non dotati di Certificato di Identità ASI (già Omologazione) o di Certi(censurato)ficazione di Storicità FMI, aventi data di costruzione o di prima immatricola(censurato)zione non inferiore a 25 anni rispetto al primo giorno dell'anno in corso al mo(censurato)mento della stipula del contratto o della successiva inclusione e, per autovettu(censurato)re, aventi cilindrata superiore a 1000 cm3.

Per la stipulazione del contratto, o per l'eventuale rinnovo come stabilito al suc(censurato)cessivo Art. 0.5, il Contraente è tenuto a presentare alla Società copia di tesse(censurato)ra di iscrizione a Club di collezionisti di veicoli storici, regolarmente costituito, valida per l'intera durata contrattuale.

Per ogni veicolo dotato di Certificato di Identità ASI o di Certificazione di Sto(censurato)ricità FMI, il Contraente è tenuto a presentarne copia alla Società.

Art. 0.1 - Dichiarazioni inesatte e reticenze. Aggravamento di rischio.

Ai sensi degli art. 1892 - 1893 - 1894 - 1898 del C.C. nel caso di dichiara(censurato)zioni inesatte e reticenze relative al rischio rese dal Contraente al momento del(censurato)la stipulazione del contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio stesso, il pagamento del danno non è do(censurato)vuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Per la garanzia di responsabilità civile verso terzi, qualora sia applicabile l'art. 18 delTa Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell' inopponibilità di eccezioni previ(censurato)ste dalla citata norma.

Non costituisce aggravamento di rischio l'eventuale mancata revisione periadi(censurato)ca del veicolo nelle modalità previste dal Nuovo Codice della Strada.

Art. 0.2 - Assicurazioni complementari.

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'As(censurato)sicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

Art. 0.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della

polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la qua(censurato)le è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle dispo(censurato)sizioni in vigore.

Salvo diversa pattuizione, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in(censurato)dicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altri(censurato)menti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazio(censurato)ne resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della sca(censurato)denza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le suc(censurato)cessive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

Per le Carte Verdi la garanzia è operante dalle ore zero del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio delle stesse.

Art. 0.4 - Contratto senza tacito rinnovo (con periodo di mora).

Il contratto ha durata annuale (più eventuale frazione che costituisce il periodo iniziale) e non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza.

La Società continuerà in ogni caso a prestare la copertura assicurativa in corso, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza contrattuale, come segue:

• quale periodo di mora in caso di eventuale rinnovo del contratto secondo quan(censurato)to stabilito all'Art. 0.5;

• quale estensione di copertura, in caso di mancato rinnovo.

La copertura assicurativa prestata dalla Società cesserà comunque dalla da(censurato)ta di validità di eventuale contratto R.C.A. stipulato con altra Impresa di as(censurato)sicurazioni.

Art. 0.5 - Facoltà di rinnovo del contratto.

È facoltà discrezionale della Società proporre al Contraente il rinnovo del con(censurato)tratto per un ulteriore anno alle nuove condizioni tariffarie in vigore alla data di scadenza, ferme le condizioni normative in corso.

È facoltà discrezionale del Contraente accettare l'eventuale proposta di rinno(censurato)vo del contratto per un anno, esprimendo il proprio assenso mediante il sem(censurato)plice pagamento del relativo premio.

Art. 0.6 - Variazione di rischio - Sostituzione, inclusione, esclu(censurato)sione dei veicoli assicurati.

Fermo quanto previsto dall'art. 1.4, qualora nel corso del contratto si verifichi-no cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa. Se la variazione riguarda la sostituzione, o l'inclusione o l'esclusione di veicoli assicurati, ciascun veicolo deve essere identificato e devono essere precisati i mo(censurato)vimenti e le relative date.

Art. 0.7 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro.

In caso di sinistro, secondo le modalità previste dalle singole garanzie, il Con(censurato)traente o Assicurato deve darne avviso scritto ali' Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni dal fatto o da quando ne ha avu(censurato)to conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto, descri(censurato)zione dell'entità del danno e il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

Art. 0.8 - Oneri a carico del Contraente.

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 0.9 - Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



Condizioni Particolari



Art. 0.10 - Veicoli assicurati.

L'assicurazione è operante per i veicoli inizialmente riportati in polizza e per quel(censurato)li inclusi successivamente mediante specifica variazione contrattuale. Per le successive "inclusioni" la garanzia avrà effetto, salvo diversa pattuizione, dalle ore 24 del giorno riportato sul certificato di assicurazione. Ali' atto della nuova inclusione la Società non effettuerà il conguaglio del pre(censurato)mio in base alla tariffa vigente, ma il Contraente dovrà corrispondere il premio fisso forfettario stabilito.

L'assicurazione cessa per i veicoli oggetto di "esclusione", pure contrattualizza(censurato)ta mediante specifica variazione, per i quali il Contraente è tenuto a restituire i relativi certificati/contrassegni di assicurazione ed eventuali "Carte Verdi".

Art. 0.11 - Veicoli non certificati ASI o FMI.

Per contratto comprendente più veicoli, ogni due veicoli dotati di Certificato di Identità ASI (già Omologazione) o di Certificazione di Storicità FMI (esclusi ci(censurato)clomotori), la garanzia può essere estesa ad un veicolo non dotato di certifica(censurato)zione ASI o FMI, identificato nella polizza o nella variazione, purché:

• di vetustà superiore a 20 anni rispetto al primo giorno dell'anno in corso al momento della stipula del contratto o della successiva inclusione;

• di cilindrata superiore a 1000 cm3, se autovettura.

In mancanza dei requisiti suindicati alia scadenza annuale, per i veicoli non cer(censurato)tificati ASI o FMI ed aventi vetustà inferiore a 25 anni, la garanzia non sarà rin(censurato)novabile ai sensi dell'Art. 0.5.

Art. 0.12 - Circolazione dei veicoli assicurati.

La garanzia è operante per un solo veicolo circolante per volta, qualora sia(censurato)no identificati in polizza, quali Conducenti autorizzati, un Conducente "Titola(censurato)re" e un eventuale "Sostituto".

La garanzia è operante per due veicoli circolanti contemporaneamente, qua(censurato)lora siano identificati in polizza due Conducenti "Titolari" e fino a due eventuali "Sostituti".

Art. 0.13 - Conducenti identificati - Uso del veicolo.

La garanzia è operante esclusivamente nel caso di guida dei veicoli assicura(censurato)ti da parte dei Conducenti identificati in polizza, di età non inferiore a 21 an(censurato)ni. L'utilizzo del veicolo non costituisce "uso professionale" cioè non costituisce mezzo per lo svolgimento quotidiano e/o sistematico di attività lavorativa (l'oc(censurato)casionale utilizzo del veicolo dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa non è considerato "uso professionale").

La garanzia è estesa alla guida da parte di meccanici, elettrauto e loro addet(censurato)ti in occasione di riparazione, manutenzione e simili.

Art. 0.14 - Raduni e manifestazioni ufficiali.

Per contratto comprendente almeno 4 veicoli è consentita circolazione contem(censurato)poranea di Titolare/i e Sostituto/i in occasione di partecipazione (documenta(censurato)ta) a raduni e manifestazioni ufficiali e cioè:

- fino a due veicoli circolanti qualora siano identificati in polizza, quali Con(censurato)ducenti autorizzati, un Conducente "Titolare" ed un eventuale "Sostituto";

- fino a quattro veicoli circolanti qualora siano identificati in polizza, quali Con(censurato)ducenti autorizzati, due Conducenti 'Titolari" e fino a due eventuali "Sostituti".