Oltre a quanto già detto e spiegato nelle pagine precedenti circa le modalità e i termini di pagamento, l'Agenzia delle Entrate, in data 8/11/2011, ha comunicato ulteriori precisazioni:

1. che se il veicolo viene ceduto in data successiva al 6 luglio 2011, l’imposta deve essere comunque corrisposta in misura integrale il 10 novembre 2011 dal proprietario o titolare di altri diritti al 6 luglio 2011. In tal caso, il nuovo titolare non sarà tenuto al versamento dell’addizionale erariale per l’anno 2011;

2. per i soggetti che diventano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture o di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone, immatricolati nel periodo compreso tra il 7 luglio e il 31 dicembre 2011, l’imposta deve essere corrisposta, in misura integrale, per l’intero 2011, entro il 31 gennaio 2012, secondo le modalità stabilite con il decreto del 7 ottobre 2011;

3. nel caso in cui l’autovettura o l’autoveicolo per uso promiscuo acquistata a partire dal 7 luglio 2011, venga successivamente rivenduta nel corso del 2011, l’addizionale erariale deve essere comunque corrisposta in misura integrale entro il 31 gennaio 2012 dal primo proprietario o titolare di altri diritti; il successivo acquirente non sarà, quindi, tenuto al pagamento dell’addizionale per il 2011.

Ormai non ci sono più dubbi e indecisioni su nulla. Chi non sa o sbaglia, se la prende in quel posticino... insieme all'addizionale