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I giorni sono 150 di calendario (si contano tanto i feriali che i festivi).
Il termine dal quale decorrono però era effettivamente meno certo poichè - invero - la parte che a noi interessa del CdS recita così:
"Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione."
E quel "o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione" implica non pochi problemi.
Ad ogni buon conto nel 2005 la giurisprudenza di Cassazione ha preso una piega favorevole, dopo l'intervento della Corte Costituzionale, disponendo che:
"... il termine per la notificazione degli estremi della violazione può decorrere da un momento successivo all'accertamento nei soli casi in cui l'identificazione del trasgressore sia possibile esclusivamente dopo l'espletamento delle formalità di iscrizione o di annotazione del trasferimento di proprietà del veicolo nei pubblici registri automobilistici, per gli effetti di cui all'art. 386 del regolamento di esecuzione del codice della strada. Pertanto, nella ipotesi di mancata notifica dovuta al trasferimento di residenza del trasgressore che non abbia provveduto alla relativa variazione al PRA - ipotesi assimilabile a quella di mancata identificazione dello stesso trasgressore di cui al comma 1 dell'art. 201 cod. strada - il termine di decadenza per la notificazione della violazione decorre dal giorno in cui venga accertato, a seguito di ricerche, il nuovo indirizzo del destinatario della notifica.
Cassazione civile , sez. I, 08 giugno 2005, n. 11999.".
In altre parole, se la notificazione è avvenuta dopo perchè era ancora in corso la trascrizione al PRA il termine decorre dalla data in cui sono state espletate queste formalità, se invece la trascrizione PRA era già avvenuta dalla data della commessa infrazione il termine decorre da quest'ultima data.



Per quanto riguarda i punti patente gli stessi vengono tolti alla persona che il responsabile civile (il proprietario della vettura) dice chi guidava.
L'omessa dichiarazione di chi era alla guida costituisce altro illecito amministrativo sanzionato con poco più di 250, se non ricordo male.



In forza dei meccanismi di cui sopra, c'è chi andando di fretta (ma proprio di fretta ...) sulla tratta Mestre - Milano - Mestre ha speso quasi € 8.000 di sanzioni (by Tutor) in poco più di mezza giornata ...



P.S.
Con il pacchetto sicurezza della metà di agosto 2009 (e quindi dopo la data della commessa infrazione) mi pare che le sanzioni amministrative siano pure aumentate, ma dovrei controllare ...
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