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BOLLO VEICOLI STORICI
BOLLO VEICOLI STORICI (normativa in vigore al 31 gennaio 2004)
Art. 63 legge 342/2000. Tutte le auto e le moto costruite da almeno 30 anni (fino al 31.12.1974) sono esenti dal pagamento della tassa di possesso nel caso in cui non siano usati. Nel caso di utilizzo su strada sono soggetti ad una tassa forfettaria (tassa di circolazione) di € 25,82 per le auto e di € 10,33 per le moto. (Attenzione! L'importo da pagare può essere diverso da regione a regione. Informarsi presso gli uffici tributari della regione di residenza). Il bollo può essere pagato negli uffici dell'ACI, in tabaccheria, alle poste. Nel caso in cui negli uffici ACI o in tabaccheria un veicolo non risulti o risulti con bollo non ridotto, esso può essere pagato alla posta.
Per quanto riguarda le auto e le moto costruite tra i 20 e i 30 anni (1975/1984) hanno diritto ad usufruire dell'art.63 della legge 342/2000 i veicoli determinati dall'ASI (quelli in possesso di "Attestato di Iscrizione") e, per le moto, anche dalla FMI.
Negli ultimi tempi si è creata una grande confusione in quanto ogni Regione sta legiferando in modo proprio sia per quanto riguarda i veicoli che possono usufruire del bollo ridotto sia che per il loro importo. Si consiglia di richiedere informazioni presso gli uffici ACI della propria città o presso l'ufficio tributi della propria Regione.
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