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					VEICOLI RADIATI D'UFFICIO
				
				
						
						
				
					
						
							
I veicoli radiati d'ufficio per mancato pagamento delle tasse automobilistiche, a condizione di essere ancora in possesso sia delle targhe che dei documenti di circolazione, possono essere reiscritti al PRA senza essere sottoposti a reimmatricolazione e quindi mantenendo i documenti originali.
Per poter usufruire di questo beneficio dovranno essere pagate le tasse arretrate degli ultimi tre anni maggiorate del 50% (art. 18 comma 1, legge 27/12/2002, n° 289)
 
   
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
			
				
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