Complimenti Cosmy è lo stesso colore della mia C6, all'inizio mi dicevano che il Le Mans Blue non era adatto alla vette, mi pare che stiano cambiando opinione...
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Complimenti Cosmy è lo stesso colore della mia C6, all'inizio mi dicevano che il Le Mans Blue non era adatto alla vette, mi pare che stiano cambiando opinione...
Davvero bello. Con le dovute proporzioni mi ricorda il Ceramik Blu della prima Tigra.
Io la targa anteriore l'ho piazzata senpre sul fianco ma sul labbro inferiore del musetto, mi aiuta anche a capire se tocco appena i marciapiedi durante il parcheggio limando al limite solo il bordo della targa..rimane sempre un pugno in un occhio sul musetto[V]
Stiamo scivolando un po' off topic... :D
Però mi piacerebbe vedere la sistemazione della targa di Paolo ;)
Sei sicuro che sia in regola a quell'altezza? Non è troppo in basso?
io ho una C4 ma la targa anteriore x adesso e in bagagliaio .... il frontale cosi e molto piu pulito !!!
:D[:I]
La targa anteriore mettila dove l'ha messa Stroker............. ........
........ sotto al sedile di guida!!!!!!!!!!!
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D :D:D
Art. 100 - Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione. 2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
6. - Abrogato (vedi DPR 24.11.2001 n. 474)
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
a ) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b ) la collocazione e le modalità di installazione;
c ) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b ) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. 12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Per il momento la targa è nel bagagliaio, non so per quanto ci resterà.
:(:(:(
leggi bastarde
:(:(:(
be videa se ti compri una zo6 e poi non sei in grado una tantum di pagare 70 euro....io dico mah ...fate quello che volete e rovinate il muso
ma se la tolgo e la tengo nell'abitacolo?
e se mi fermano dico che mi si è staccata poco prima? c'e una possibilità che se la bevano?