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Ciao Bestdriver,
Grazie del link, io di solito usavo autoscout, qui ce ne sono diverse [8D].
Certo che pensavo e' davvero assurdo dover aggiungere l'iva tedesca & italiana per un auto usata!
Mi pare di aver letto che questi importatori non pagando l'iva vanno incontro a guai fiscali ma fanno fallire e
chiudono la solita srl per aprirne una nuova subito dopo. Pare pero' che si stiano "incazzando" per questo sistema...
Complimenti per il tuo acquisto, la C5 e' favolosa!.
Dax
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Ma se si acquista una vettura usata da un privato estero residente U.E. si deve pagare l'i.v.a. ??
Dax, su cruisin' n°5 a pagina 13 c'è una pubblicità bellissima ;)
Ciauzzzzzz
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E che c'e' di cosi' bello? Mi stai mettendo curiosità !!! :D
Mica sara' una mia foto in costume ? ahhahaha !!!
No non puo' essere, altrimenti le mie ammiratrici me lo avrebbero detto :D:D:D !
Dax
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Citazione:
Citazione:Messaggio inserito da Stingray1973
Ma se si acquista una vettura usata da un privato estero residente U.E. si deve pagare l'i.v.a. ??
Dax, su cruisin' n°5 a pagina 13 c'è una pubblicità bellissima ;)
Ciauzzzzzz
NO!!!!!!! non si paga l'IVA!!
Io l'ho presa in Germania.
L'auto in Comunità Economica Europea è considerata USATA (e quindi non soggetta a IVA) se ha entrambi i seguenti requisiti:
Ha più di 6000 km
ha più di 6 mesi.
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Bhe scusate allora i prezzi della Germania diventano molto appetibili non credete ? [8D]
Praticamente comprandola la' e facendosela spedire qua' cosa bisogna pagare a parte il trasporto ?
Una volta in Italia devo prendere appuntamento alla Motorizzazione x la richiesta di targa italiana e relativo
collaudo giusto?
Inoltre dovrei effettuare un cambio di proprieta' ed aggiornare il foglio complementare (CPD) o viene fatto in germania?
Chi sa esattamente la procedura, ma non per sentito dire da qualcuno che l'ha visto fare ad un amico di famiglia che nel lontano 1940.... ??? :D
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In caso di acquisto da privato residente UE, non essendoci nessun tipo di fatturazione, bisogna pagare il 3% di iva italiana, e' naturale che la guardia di finanza ,fa' controlli incrociati su conpravendite di grossa entita', imputabili x la maggiore a venditori e salonisti, quindi se l'iva non viene versata, c'e' sempre come prova il documento dell'auto reimmatricolata che ne certifica l'acquisto all'estero.......dip ende se il rischio vale la candela....ciao:):)
Citazione:
Citazione:Messaggio inserito da Stingray1973
Ma se si acquista una vettura usata da un privato estero residente U.E. si deve pagare l'i.v.a. ??
Dax, su cruisin' n°5 a pagina 13 c'è una pubblicità bellissima ;)
Ciauzzzzzz
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Ciao convert.90, quello che tu' hai scritto e' giusto, ma la normativa purtroppo e' molto piu' complicata e si presta facilmente a dubbie interpetrazioni, infatti sia i commercianti tedeschi che italiani sfruttano questi cavilli a loro vantaggio, Il trattamento dei veicoli usati Qualora il mezzo di trasporto, in base alle definizioni che tu' hai elencato, debba considerarsi usato, la compravendita assume rilievo ai fini dell’Iva soltanto se il venditore agisce in veste di soggetto passivo d’imposta, secondo i principi di ordine generale, in quanto non si rende operante l’estensione prevista per i veicoli nuovi in seno alla disciplina transitoria degli scambi intracomunitari. Di conseguenza, se il venditore è un privato, la cessione è irrilevante ai fini dell’Iva, indipendentemente dalla posizione dell’acquirente. Quando, invece, il venditore è un soggetto d’imposta, la cessione si può configurare, nei riflessi dell’Iva, in due modi molto diversi, con effetti che trascendono la specifica operazione e si ripercuotono sulle eventuali transazioni successive. La tassazione all’origine con il regime del margine. Se il venditore applica alla cessione il cosiddetto «regime del margine» per i beni d’occasione, il prezzo di vendita incorpora anche l’imposta, che viene versata nel paese in cui risiede il venditore; la fattura che questi emette nei confronti dell’acquirente, non evidenzia separatamente il tributo, ma riporta (o meglio, dovrà riportare, quando sarà recepita la direttiva comunitaria sulla fatturazione) l’indicazione che l’operazione è sottoposta al regime del margine. Per l’acquirente situato in un altro stato membro, l’operazione non realizza «acquisto intracomunitario», per cui non deve essere sottoposta all’imposta a destinazione (essendo già tassata all’origine). Anche l’eventuale, successiva rivendita, da parte dell’acquirente, soggiacerà al regime del margine, secondo le disposizioni del dl n. 41/95, per cui, ad esempio: La tassazione a destinazione come cessione intracomunitaria. Se venditore non applica il regime del margine e l’acquirente è un soggetto passivo, l’operazione costituisce cessione intracomunitaria nel paese di origine e, specularmente, acquisto intracomunitario in quello di destinazione. Anche in questo caso, la fattura del fornitore non espone l’Iva, ma non perché già inclusa nel prezzo, bens" perché la vendita è detassata all’origine in quanto tassabile a destinazione. L’acquirente deve quindi tassare l’acquisto applicando l’Iva del proprio paese, secondo i meccanismi già accennati (integrazione della fattura, registrazione a debito, ecc.). Le successive, eventuali rivendite del veicolo saranno soggette all’applicazione dell’imposta secondo le regole ordinarie. Riprendiamo l’esempio precedente, mantenendo invariate le cifre per semplicità: (vedi esempio 3). È evidente, quindi, la convenienza del regime del margine rispetto a quello ordinario, donde i conseguenti abusi che l’agenzia delle entrate, giustamente, intende contrastare. Presupposti per l’applicazione del regime del margine Nella circolare n. 40/2003, l’agenzia ricorda che, in base alle vigenti disposizioni, il regime del margine si applica soltanto quando il soggetto che ha venduto il veicolo: a) lo aveva acquistato da un privato b) lo aveva acquistato senza avere potuto detrarre l’imposta c) fruisce di un regime di franchigia nel proprio stato membro d) lo aveva acquistato da un venditore che aveva applicato il regime del margine. L’imprenditore nazionale che acquista un veicolo da un soggetto passivo comunitario, quindi, deve prestare attenzione al trattamento applicato dal cedente, che non può essere desunto dal fatto che la fattura non reca l’addebito dell’imposta del paese di origine (dato che, come si è detto, sia nel regime del margine, sia nelle cessioni intracomunitarie, la fattura del fornitore non evidenzia l’imposta). La prima verifica da compiere dovrà riguardare le indicazioni contenute nella fattura, al fine di rilevare l’eventuale riferimento alle norme sul regime del margine (riferimento che, come si diceva, diventerà obbligatorio con il recepimento della direttiva 2001/115/CE del 15/12/2001). Ma anche la dichiarata applicazione in fattura del regime del margine, secondo la circolare, non vale a tranquillizzare l’acquirente, che per l’agenzia delle entrate resta responsabile qualora, in base ad elementi oggettivi, si possa desumere che il cedente comunitario non poteva utilizzare il regime predetto, come per esempio nel caso in cui risulti intestataria del veicolo un’impresa che lo ha utilizzato come bene proprio dell’attività (es. noleggio), detraendo l’imposta assolta sull’acquisto. A questo punto, però, la circolare sembra pretendere decisamente troppo dall’acquirente, il quale, fermo restando il principio di colpevolezza non può disattendere le indicazioni riportate in fattura a motivo dell’intestazione del veicolo, presumendo, oltretutto, che il cedente avesse esercitato la detrazione «a monte».
Quindi in conclusione, l'acquistare una vettura in germania con un prezzo molto al di sotto di quello medio europeo indica gia' un problema, se, nella fattura e' menzionato il regime a margine e il prezzo rimane il medesimo e' molto probabile che il venditore non potesse applicarla, e' quindi d'obligo fare redarre al venditore o al privato un documento recante l'importo di tasse compreso nel prezzo dell'auto in quanto la loro normativa non prevede la distinzione in fattura, altrimenti in caso di un controllo la finanza puo' interpretare il documento in qualsiasi modo, in piu' nel caso siate sicuri che l'iva e' contemplata, rimane sempre la differenza (17%--20%) 3% da versare all'erario italiano.
E'mia opinione che conviene x evitare tranelli fiscali vari aquistare tramite una persona avvezza a queste procedure od un venditore, infatti quasi sempre il prezzo di un'importatore e' vantaggioso e la burocrazia rimane a suo carico.
sono stato pesante!!!!!!!!!!!!! ...man e' un'argomento importante
ciao:):)
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NO!!!!!!! non si paga l'IVA!!
Io l'ho presa in Germania.
L'auto in Comunità Economica Europea è considerata USATA (e quindi non soggetta a IVA) se ha entrambi i seguenti requisiti:
Ha più di 6000 km
ha più di 6 mesi.
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Oddio...
Quindi se compro un auto in germania e faccio specificare il valore dell'auto e della loro iva, quando l'auto e' qui'
io devo in qualche modo versare il rimanente 3% di iva allo stato? Ma e' prevista tale procedura con un qualche
bollettino da pagare o bisognare recarsi in qualche posto specifico?
Dax
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Ciao Dax,
quando finalmente ti arriverà cruisin' n°5, in merito a questo tema, potrai leggere una testimonianza di un collega che ha preso l'auto in Germania e poi anche l'opinione di Gian Paolo.
Ciauz