Mr_hd
02-10-2009, 03:05 PM
Spero non debba mai capitare..... ma nel caso.. :
Gestori di parcheggi sempre responsabili per i furti delle auto, anche se l'area è incustodita. Non basta esporre l'avviso per cui la società non intende rispondere dei danni eventualmente subiti dagli automobilisti.
Questa limitazione di responsabilità è infatti inefficace: si tratta di una condizione generale di contratto che, reputandosi l'avviso come un'offerta al pubblico, dovrebbe essere comunque approvata per iscritto in base all'articolo 1341, comma 2 del Codice civile.
A sancire il principio è stata la terza sezione civile della Cassazione (sentenza n. 1957, depositata lo scorso 27 gennaio), confermando la decisione con cui la Corte d'appello di Milano ha condannato l'Atm a risarcire un automobilista per il furto dell'auto perpetrato in un parcheggio a pagamento gestito, appunto, dall'Azienda di trasporto pubblico milanese. L'Atm si era difesa esibendo una delibera comunale del 1993 in base alla quale veniva esonerata da questo tipo di responsabilità.
Per la Cassazione, invece, il contratto atipico di parcheggio prevede sempre, come un qualunque contratto di deposito, l'onere della custodia a carico del concessionario dell'area che incassa dall'automobilista la tariffa stabilita.
Gestori di parcheggi sempre responsabili per i furti delle auto, anche se l'area è incustodita. Non basta esporre l'avviso per cui la società non intende rispondere dei danni eventualmente subiti dagli automobilisti.
Questa limitazione di responsabilità è infatti inefficace: si tratta di una condizione generale di contratto che, reputandosi l'avviso come un'offerta al pubblico, dovrebbe essere comunque approvata per iscritto in base all'articolo 1341, comma 2 del Codice civile.
A sancire il principio è stata la terza sezione civile della Cassazione (sentenza n. 1957, depositata lo scorso 27 gennaio), confermando la decisione con cui la Corte d'appello di Milano ha condannato l'Atm a risarcire un automobilista per il furto dell'auto perpetrato in un parcheggio a pagamento gestito, appunto, dall'Azienda di trasporto pubblico milanese. L'Atm si era difesa esibendo una delibera comunale del 1993 in base alla quale veniva esonerata da questo tipo di responsabilità.
Per la Cassazione, invece, il contratto atipico di parcheggio prevede sempre, come un qualunque contratto di deposito, l'onere della custodia a carico del concessionario dell'area che incassa dall'automobilista la tariffa stabilita.