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Visualizza Versione Completa : Help su vendita auto tra privati



hgtv
10-20-2006, 07:18 PM
Premetto:NON VENDO LA CORVETTE!

Un amico vuole vendere una macchina a un privato e mi servirebbe conoscere le cose importanti da sapere per la vendita di un autoveicolo tra privati...

Tipo che documenti è necessario fare/fornire, se deve essere fornita una qualche garanzia, ecc...

Mi aiutate?
GRAZIE.:)

Ste
10-20-2006, 07:51 PM
Vai all'aci o altra agenzia pratiche automobilistiche con il Cdp della vettura , la copia carta identita e Codice fiscale dell'acquirente e te lo compilano....poi il venditore va in comune a autentificare la firma sul cdp , lo riporta in agenzia e l'agenzia pensa a fare la trascrizione al PRA.... semplicissimo

Il discorso garanzia è un pò complicato , consiglio al venditore (se sei tu) di fare una dichiarazione con scritto .
Io sottoscritto.......n ato a ..... residente .... ec ecc dichiaro di vendere l'autovettura ..... targata..... nelle condizioni in cui si trova VISTA E PIACIUTA al sig.......... nato...... residente.......


poi tieni presente che le leggi italiane sono un pò strane, anche tra privati una sorta di garanzia cè , perchè se l'auto si rompe e facendola vedere da un perito si puo provare che era gia rotta o usurata prima della vendita e il venditore ha omesso di dirlo entra in gioco la malafede..... e con un buon legale puoi farti rimborsare

hi-fi69
10-20-2006, 08:14 PM
... io una volta avevo preso una "GIRL" usata ... ma il difetto era dalla nascita e la garanzia ... !!!

:D:D:D

sephora
10-21-2006, 01:55 PM
ci sono anche agenzie autorizzate alla autentica di firma! ilPRA autentica firme puoi fare tutto li! Poi segui quello che ha scritto Stefaniste soprattutto la xfetta dicitura da scrivere sul contratto di vendita tra privati.;)

DreamBikes
10-21-2006, 07:42 PM
La formula "vista e piaciuta" purtroppo in realtà non è contemplata dalla legge Italiana, per cui potete citarla anche 100 volte sulla scrittura privata e farla autenticare da Ratzinger in persona, ma non servirà a nulla poichè un qualsiasi avvocato degno di tal nome riuscirà a far valere la garanzia di un'anno prevista a norma di legge...

Ste
10-21-2006, 09:34 PM
i veicoli usati venduti a privati da commercianti devono avere una garanzia di legge di due anni, con un accordo tra le parti si può ridurre ad un anno, ma ogni accordo che elimini la garanzia è nullo.
la normativa attuale impone al venditore di consegnare un bene conforme alla descrizione che ne ha fatto all'acquirente prima della vendita e di garantire il rispetto di tale conformità.
La garanzia, quindi copre tutte le parti che non sono descritte come difettose . Nell’interesse di entrambi è fondamentale una prova su strada del veicolo prima dell’acquisto e la compilazione dello stato d’uso con un giudizio sulle condizioni di ogni particolare dell’auto controfirmata da entrambe le parti. Quindi il cliente che conosce i difetti dell’auto che acquista non potrà pretendere alcuna garanzia, potrà solo farli pesare durante la trattativa per ottenere un maggiore sconto rispetto alla quotazione di un veicolo in ottime condizioni.

Quindi il visto e piaciuto è molto interpretabile da un buon avvocato:D:D

Ste
10-22-2006, 09:44 AM
Qui vi metto una sentenza emessa a Casale Monferrato che dà ragione al venditore che ha messo la clausola visto e piaciuto , e si sà che in Italia se un giudice a emesso una sentenza di questo genere , se dovesse succedere , il giudice che si ritrova un caso analogo è tenuto a emettere una sentenza uguale


Un'attenzione particolare deve essere rivolta alla cosiddetta clausola "visto e piaciuto" presente spesso nei contratti di acquisto di autovetture usate. Il problema inerente a tale tipo di clausola riguarda essenzialmente la possibilità di un'esclusione della garanzia in essa contenuta, a seconda che le si attribuisca natura di semplice clausola di stile o di elemento essenziale del regolamento negoziale. A tal proposito è interessante analizzare i motivi della decisione del Tribunale di Casale Monferrato del 2001 che ha affermato come, in caso di vendita di bene usato, la clausola visto e piaciuto, non avendo carattere di clausola di stile, determina una limitazione della garanzia per vizi della cosa. Precisamente il Tribunale dovette decidere in merito ad una richiesta di riduzione del prezzo per i vizi presentati dal bene usato oggetto di vendita (nel caso di specie un furgone autocabinato). Il ricorrente addusse a sostegno della sua posizione che la clausola "visto e piaciuto", inserita nel contratto, fosse catalogabile come clausola di stile e, come tale, priva di vera portata volitiva. Inoltre, dato il contenuto intrinsecamente incerto di tale clausola, sostenne come la vendita di un bene usato non si debba considerare una vendita "a rischio e pericolo" del compratore, e, quindi, l'esclusione della garanzia deve risultare in maniera "rigorosa". Il Tribunale, invece, respinse tali motivazioni, accogliendo la tesi della controparte, secondo la quale la vendita, essendo avvenuta con la clausola "visto e piaciuto", comportava un'esclusione della garanzia ai sensi dell'art. 1490 comma 2 c.c. In particolare i giudici posero a fondamento della loro statuizione il fatto che, nel caso in questione, le trattative fossero avvenute a livello "elementare" e composte da pochissime frasi: difficile sostenere la presenza di formule vuote di vero contenuto volitivo! Può parlarsi di clausola di stile, infatti, quando essa appaia in un contesto complesso, costituito, cioè, da una grande varietà di clausole e perdipiù si abbia a che fare con contratti ripetitivi del disponente.

In conclusione, tirando le somme, i giudici hanno interpretato il contratto attribuendo alle clausole in esso contenuto, ex art. 1363 c.c., il senso più "chiaro" che risulta dal complesso dell'atto. E poiché la clausola è inserita in un contesto dove prima si dà atto che il mezzo ceduto è stato revisionato e ricondizionato, poi si dice tuttavia che è ceduto "come visto e piaciuto": palese quindi la preoccupazione del venditore di escludere ogni sua responsabilità pur in presenza di fatti che dovrebbero dare ampia assicurazione di assenza di vizi nel veicolo.

L'importanza e la congruità di tale orientamento giurisprudenziale è evidente anche se si ragiona in un contesto più ampio: è conforme con i principi di un mercato ottimale che il bene nuovo sia perfettamente funzionale e idoneo e sia quindi eccezionale l'esclusione di tale garanzia ( formula di esclusione "rigorosa" quindi); per la circolazione del bene usato, invece, le esigenze di cui prima sono molto minori ed è quindi comprensibile che per la clausola di esclusione di garanzia si esiga che il tenore sia solo "chiaro".

sephora
10-22-2006, 10:35 AM
nn sono d'accordo Dream tra privati e' come dice Stefaniste!

DreamBikes
10-23-2006, 12:20 AM
Stefaniste ha ragione quando dice che :

La garanzia, quindi copre tutte le parti che non sono descritte come difettose . Nell’interesse di entrambi è fondamentale una prova su strada del veicolo prima dell’acquisto e la compilazione dello stato d’uso con un giudizio sulle condizioni di ogni particolare dell’auto controfirmata da entrambe le parti. Quindi il cliente che conosce i difetti dell’auto che acquista non potrà pretendere alcuna garanzia, potrà solo farli pesare durante la trattativa per ottenere un maggiore sconto rispetto alla quotazione di un veicolo in ottime condizioni.

Se non viene compilata la scheda con lo stato d'uso e viene semplicemente scritto che l'auto è stata venduta con la formula "vista e piaciuta" beh, allora li può succedere di tutto ed io conosco anche due casi successi realmente...

spider3ple
10-23-2006, 07:45 PM
Hgtv quello che ha scritto Stefaniste è corretto, in tutto...purtroppo la vendita di una autovettura tra privati non presuppone le medesime garanzie che le norme di riferimento, invece, sanciscono qualora a vendere un auto usata sia un professionista. Orbene, in tal caso,alla disciplina codicistica comune in tema di garanzia(1 anno di garanzia ed 8 giorni di tempo per denunciare il difetto di conformità, da quando se ne è avuta conoscenza...) - ribatida tra l'altro anche dalla Corte di Cassazione con sent. n.806/95 - (mi riferisco agli artt.1490...1495 del C.C.), si "affianca" una normativa piuttosto recente, il D.L.n. 24/2002 in attuazione di una direttiva CE, a tutela dei consumatori, il quale introduce gli artt.1519 bis e 1519 nonies C.C. ed ancor più importante estende la garanzia a due anni ed a due mesi, il termine di denuncia dei difetti.
Quindi, putroppo, le vendite tra privati celano maggiori rischi proprio perchè, ripeto, la garanzia applicabile è solo quella minima offerta dal C.C., per quanto invece concerne la sent. emessa dal Trib. di Casal Monferrato, di cui non conosco i dettagli, la stessa non è vincolante, come asserisce Stefaniste, ma crea una semplice linea guida alla quale successivi Organi di Giudizio possono attenersi o meno, non è certo la Cassazione!!!

LAMPS SPIDER

Ste
10-23-2006, 07:48 PM
eh eh eh .....non ho studiato da avvocato....però so che bene o male ne prendono atto delle sentenze gia fatte:D:D:D:D:D

spider3ple
10-23-2006, 07:52 PM
Assolutamente si Stefaniste ne prendono atto ma, ripeto, non sono tenuti...:)

LAMPS SPIDER