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Ceccojames
11-09-2005, 09:29 AM
Riporto qui sotto quello che avevo già scritto su un altro post qualche mese fa, così è più visibile:

Da 20 a 30 anni per avere agevolazioni fiscali sul bollo devi essere per forza iscritto a qualche registro di auto storiche, compiuto il 30esimo anno l'agevolazione è automatica, quindi niente iscrizione su registri vari.
La legge Italiana cita quanto ho riportato sopra, però proprio perchè siamo in Italia ogni regione ha emanato la propria "legge", creando molta confusione in merito.
Per chiarire allego quanto riportato nel sito dell'ASI:

Regione Lombardia

Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici (ultraventennali)

Gli autoveicoli ed i motoveicoli ultraventennali, ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone sono soggetti al pagamento delle tasse automobilistiche regionali di circolazione, in misura fissa, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché in regola con la normativa in materia di emissioni dei gas di scarico.
Salvo prova contraria, si presume che l'anno di costruzione coincida con quello di prima immatricolazione in Italia o all'estero.

Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso professionale, vale a dire quelli utilizzati nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Gli importi fissi sono:

30,00 euro per le autovetture
20,00 euro per i motoveicoli


ATTENZIONE!
In sede di prima applicazione della nuova normativa, dal 1°gennaio 2004 tale tassa era diventata tassa di proprietà rispetto alla precedente normativa regionale secondo la quale era tassa di circolazione.
Conseguentemente i veicoli ultraventennali dovevano essere assoggettati al pagamento di un versamento frazionato per tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti da gennaio 2004 fino al mese antecedente quello di immatricolazione. Tale pagamento doveva essere effettuato entro il 31 gennaio 2004.
Con la legge regionale n.5 del 24 marzo 2004, viene ripristinata la tassa di circolazione per i veicoli ultraventennali, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2004.
Pertanto:

per quanti abbiano proceduto al pagamento in dodicesimi della tassa di possesso a seguito della previgente normativa, potranno adeguare, in caso di circolazione del veicolo, l'importo della tassa fino alla concorrenza dellimporto dovuto (euro 30,00 per autoveicoli, euro 20,00 per motoveicoli) con validità della tassa pagata fino al 31 dicembre dell'anno solare in corso;

per quanti abbiano proceduto al versamento cumulativo di più periodi d'imposta per importi superiori a quello previsto per la tassa di circolazione, potranno richiedere il rimborso della somma eccedente la tassa dovuta per l'anno solare 2004, ovviamente in caso di circolazione del veicolo.

per quanti abbiano proceduto al versamento della tassa in virtù della vigente normativa, nel caso di mancata circolazione del veicolo, potranno richiedere il rimborso dell'importo versato a titolo di tassa di proprietà.

Le modalità operative per l'esercizio del diritto indicato ai punti precedenti nonché eventuali ulteriori fattispecie saranno meglio dettagliate con apposite risoluzioni emanate dalla Regione.

Riduzioni ed esenzioni per veicoli iscritti nei registri storici

Gli autoveicoli ed i motoveicoli di interesse storico, iscritti nei registri Automobile Club Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana (FMI), oppure iscritti a clubs, registri ed associazioni di settore riconosciuti dalla Regione Lombardia, sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica, purché il proprietario sia in regola con il rinnovo annuale dell'iscrizione.


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Provincia Autonoma di Bolzano

Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici


Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre vent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultraventennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica:
l'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se un veicolo ultraventennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2005, per tutti i veicoli destinati esclusivamente al trasporto di persone, purché non adibiti ad attività professionali di trasporto, che abbiano compiuto vent'anni dalla data della loro costruzione, deve essere versata, una tassa di circolazione.
Essa va versata, in rapporto ai trimestri di effettiva utilizzazione nella misura indicata nella successiva tabella:

autovetture - Tassa minima 25€

0,65 x KW 1° Trimestre
0,47 x CV

1,29 x KW 2° Trimestre
0,95 x CV

1,94 x KW 3° Trimestre
1,42 x CV

2,58 x KW 4° Trimestre
1,90 x CV


Si rammenta che il periodo di imposta é stabilito in trimestri ricompresi nel medesimo anno solare (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre) e pertanto la tassa potrá essere corrisposta rispettivamente per 1, 2, 3 o 4 trimestri del medesimo anno.

ATTENZIONE:
Sono esclusi dall'applicazione del beneficio, e dovranno corrispondere la tassa automobilistica secondo le regole ordinarie, gli autoveicoli e motoveicoli destinati ad uso professionale e gli autoveicoli trasporto promiscuo persone e cose con tipo di carrozzeria "cassone".


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Provincia Autonoma di Trento

Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici


Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica:
l'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria


Euro 25,82 per gli autoveicoli
Euro 10,33 per i motoveicoli

La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico - riconducibili ad apposite determinazioni dell'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) - sono previste agevolazioni fiscali, che però dovranno essere disciplinate da apposite norme attuative della Regione.


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Regione Emilia Romagna

Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici


Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.
L'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di


Euro 25,82 per gli autoveicoli
Euro 10,33 per i motoveicoli.


La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Ai fini del riconoscimento dell'esenzione, per tali veicoli la Regione Emilia Romagna considera valido esclusivamente l'attestato di storicità rilasciato singolarmente per ogni autoveicolo dall'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana).
Anche per tali veicoli, naturalmente, resta fermo l'obbligo di corrispondere la tassa di circolazione forfettaria pari a


Euro 25,82 per gli autoveicoli
Euro 10,33 per i motoveicoli

nel caso in cui siano posti in circolazione su strada o su pubbliche aree.


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Regione Toscana

Regione Toscana - Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici


Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica:
l'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).
Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di

Euro 25,82 per gli autoveicoli
Euro 10,33 per i motoveicoli.

La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

La Regione Toscana - con Legge Regionale n.43 del 20/12/2002 - ha introdotto importanti novità per il pagamento delle tasse automobilistiche dovute per i veicoli storici ultraventennali.
Le novità riguardano le tasse automobilistiche dovute a partire dall'anno 2003 e per i precedenti anni 2001 e 2002.

A partire dal 1° gennaio 2003 per i veicoli ultraventennali, al posto della tassa automobilistica ordinaria, deve essere pagata una tassa di possesso forfettaria, pari a:

Euro 60,00 per gli autoveicoli
Euro 25,00 per i motoveicoli

da versare negli stessi termini e con la stessa periodicità previsti per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria. Il versamento può essere eseguito presso le Delegazioni ACI situate nelle Regioni convenzionate, presso gli sportelli del consorzio Sermetra e presso gli uffici postali, utilizzando il conto corrente postale n.7500 intestato alla Regione Toscana. In caso di ritardo vengono applicate, come di consueto, le sanzioni e gli interessi previsti dalla vigente normativa.
IMPORTANTE: Se la tassa automobilistica ordinaria è più favorevole di quella forfettaria, si può versare la tassa ordinaria.


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Regione Umbria

Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici


Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.
l'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di


Euro 25,82 per gli autoveicoli
Euro 10,33 per i motoveicoli.


La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico - riconducibili ad apposite determinazioni dell'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) - sono previste agevolazioni fiscali, che però dovranno essere disciplinate da apposite norme attuative della Regione.


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Regione Lazio

Regione Lazio - Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici


Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.

Veicoli ultratrentennali

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica:
l'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria


Euro 25,82 per gli autoveicoli
Euro 10,33 per i motoveicoli

La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Veicoli ultraventennali

Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico è prevista l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica purchè in possesso dell'attestato di storicità rilasciato dall'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana).
Se però tali veicoli ultraventennali vengono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria pari a


Euro 25,82 per gli autoveicoli
Euro 10,33 per i motoveicoli

La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
La tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.


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Regione Abruzzo

Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici


Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.
L'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di


Euro 28,40 per gli autoveicoli
Euro 11,36 per i motoveicoli.


La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico - riconducibili ad apposite determinazioni dell'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) - sono previste agevolazioni fiscali, che però dovranno essere disciplinate da apposite norme attuative della Regione.


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Regione Puglia

Regione Puglia - Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici


Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica:
l'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di


Euro 30,00 per gli autoveicoli
Euro 20,00 per i motoveicoli.


La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Tali veicoli, solo se muniti di apposito certificato rilasciato da Automobil Club Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana, godono delle stesse agevolazioni previste per i veicoli ultratrentennali.


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Regione Basilicata

Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici


Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica:
l'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria


Euro 25,82 per gli autoveicoli
Euro 10,33 per i motoveicoli

La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico - riconducibili ad appositi elenchi predisposti dall'A.S.I. (Auto-Moto Club Storico Italiano) e, per i motoveicoli, dalla F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana), indicanti i periodi di produzione dei veicoli - sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica.
L'agevolazione prevista è subordinata, in carenza degli elenchi già citati, al possesso di idonea certificazione rilasciata dall'A.S.I. per gli autoveicoli e dalla F.M.I. per i motoveicoli.
L'agevolazione ha effetto dal periodo d'imposta fisso successivo alla data di rilascio della predetta certificazione.


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Regione Calabria

Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici


Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.
L'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di


Euro 28,40 per gli autoveicoli
Euro 11,36 per i motoveicoli.


La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico - riconducibili ad apposite determinazioni dell'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) - sono previste agevolazioni fiscali, che però dovranno essere disciplinate da apposite norme attuative della Regione.

attila
11-09-2005, 09:36 AM
ahah sembra che siamo sempre a parlare delle stesse cose.. ma non è colpa nostra! :-)

cmq a scanso di equivoci: ho appena fatto il passaggio di proprietà della mia prima Vette: mai pagato il bollo, 30 e asi.

ricordo che quando comprai una moto, all'aci il venditore che aveva dei bolli arretrati glieli hanno fatti pagare, perchè gli risultava sul terminale.

a me non hanno detto un belino di niente.. e spero non mi vengano a cercare.

dato che il bollo andrebbe pagato solo se si circola molti amici sostengono che non circolando l'auto non lo pagano e se circolando non siamo tenuti più ad esporre il bollo sul parabrezza... chissenefrega!

io manco mi sono posto il problema perchè dopo aver avuto le targhe ero talmente contento che al bollo manco ci ho pensato!

se faccio uan visura sul sito aci questo mi invitagentilmente a pagare 400 euro di bollo: ma chissenefrega! :D:D:D

morale: io non lo pago!

Ceccojames
11-09-2005, 09:55 AM
Questa è la legge, poi anch'io con il Blazer, volevo pagare il bollo a tutti i costi:D, ma sono stato "invitato" a non pagarlo, perchè la regione "non può vociferare in materia fiscale su leggi statali".
Morale della favola: il bollo non l'ho pagato:D

hi-fi69
11-09-2005, 11:50 AM
... Ottimo lavoro!!! :D

attila
11-09-2005, 12:12 PM
siamo proprio in Italia.... il Messico dell'Europa!

sephora
11-09-2005, 07:41 PM
aggiungo che se c'era il caldo e la siesta era anche meglio!!![8D]

hi-fi69
11-09-2005, 08:00 PM
...se tu chiede a 10 persone d uffici diversi, aci o agenzie pratiche, t dicono 10 cose diverse. Italy, my italy paparapà papparapàààààà! ole! :D

X fortuna che c sei to Sephora che c consigli o c dai la retta via ... quando l'ha dritta via è smarrita! [:I] ... mi ricorda la scuola! Mah!!! ;)

sephora
11-09-2005, 08:09 PM
Stasera sono propria in una selva oscura! giornata di m...a!:)

carletto
11-09-2005, 10:46 PM
Ciao ragazzi anch'io il mese scorso sono andato a pagare il bollo della mia Vette dell'81 e all'Aci mi anno detto che non lo dovevo più pagare e così ho fatto un salutone a tutti. Carletto