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Visualizza Versione Completa : ASSICURAZIONI PRIMA E DOPO I 20 ANNI



xXPROTOSXx
09-22-2005, 08:00 AM
Tanto per fare un pò di chiarezza... innanzitutto ben ritrovati, sto facendo lavori a casa e quindi saltuariamente leggerò il forum. Leggevo in passato dei post sulle assicurazioni x le auto prima e dopo i 20 anni. Da come capivo sembrava chiaro che per fare un'ass. storica bisognava aver a che fare con l'ASI, e che prima dei 20 anni si pagava una cifra spropositata, 1000 1500 o più euro. Per mia esperienza personale posso dire che a fine luglio la mia vette ha compiuto 20 anni, fino ad allora ho pagato un premio solo RC di circa 600 euro (contro i fantomatici 1000 o 1500):([xx(], ed ora ho bloccato l'attuale polizza (da 600€) e ne ho fatta una da 115€ presso un'altra agenzia. Premetto che mi sono dovuto iscrivere a un auto club vicino casa (15€) e ho dovuto fare una fotocopia del libretto per l'assicuratore. Dopo 3 minuti avevo l'assicurazione sulla mia vette. Come mai sulle auto che compiono 20 anni si fa tanto polverone? Io l'ASI non la ho neanche sentita nominare!!! Dimenticavo che l'auto posso guidarla senza alcun tipo di limitazione sia sul conducente che nei giorni feriali, praticamente non mi è cambiato nulla da prima solo che pago 500€ in meno!!![8D]

Ceccojames
09-22-2005, 08:24 AM
Si, ci sono compagnie che fanno polize ridotte per auto ultraventennali senza il certificato di storicità dell'ASI, però è sempre consigliabile iscriversi all'ASI, o associazioni simili, per usufruire delle agevolazioni fiscali sul bollo, che altrimenti devi pagare per intero.

attila
09-22-2005, 09:51 AM
beato te, il mio club ne costa 100 + l'ASI

xenon
09-22-2005, 11:43 AM
Io sò che il bollo, dopo i 20 anni di età del veicolo, non è più "necessario" o per lo meno si paga una cifra irrisoria anche per auto con molti cavalli e questo indipendentemente dal tipo di assicurazione.
O almeno così mi hanno detto quando alla motorizzazione ho cercato di ri-immatricolare una vecchia Taunus GXL coupé del 72.

Ceccojames
09-22-2005, 12:28 PM
Da 20 a 30 anni per avere agevolazioni fiscali sul bollo devi essere per forza iscritto a qualche registro di auto storiche, compiuto il 30esimo anno l'agevolazione è automatica, quindi niente iscrizione su registri vari.;)

xenon
09-22-2005, 12:37 PM
Interessante allora quella st....a dell'impiegata della motorizzazione mi voleva fare il bidone[}:)][}:)].
Ma ne sei sicuro al 100x100?[?]

convertible90
09-22-2005, 12:45 PM
...Mi sembra che in Lombardia ne bastano 20...

convertible90
09-22-2005, 12:46 PM
Fabio, tu il bollo continui a pagarlo alto??
(...ma i KW sono calcolati col NOS inserito o no??;)[}:)])

Ceccojames
09-22-2005, 02:06 PM
La legge Italiana cita quanto ho riportato sopra, però proprio perchè siamo in Italia ogni regione ha emanato la propria "legge", creando molta confusione in merito.
Per chiarire allego quanto riportato nel sito dell'ASI:

Regione Lombardia

Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici (ultraventennali)

Gli autoveicoli ed i motoveicoli ultraventennali, ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone sono soggetti al pagamento delle tasse automobilistiche regionali di circolazione, in misura fissa, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché in regola con la normativa in materia di emissioni dei gas di scarico.
Salvo prova contraria, si presume che l'anno di costruzione coincida con quello di prima immatricolazione in Italia o all'estero.

Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso professionale, vale a dire quelli utilizzati nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Gli importi fissi sono:

30,00 euro per le autovetture
20,00 euro per i motoveicoli


ATTENZIONE!
In sede di prima applicazione della nuova normativa, dal 1°gennaio 2004 tale tassa era diventata tassa di proprietà rispetto alla precedente normativa regionale secondo la quale era tassa di circolazione.
Conseguentemente i veicoli ultraventennali dovevano essere assoggettati al pagamento di un versamento frazionato per tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti da gennaio 2004 fino al mese antecedente quello di immatricolazione. Tale pagamento doveva essere effettuato entro il 31 gennaio 2004.
Con la legge regionale n.5 del 24 marzo 2004, viene ripristinata la tassa di circolazione per i veicoli ultraventennali, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2004.
Pertanto:

per quanti abbiano proceduto al pagamento in dodicesimi della tassa di possesso a seguito della previgente normativa, potranno adeguare, in caso di circolazione del veicolo, l'importo della tassa fino alla concorrenza dellimporto dovuto (euro 30,00 per autoveicoli, euro 20,00 per motoveicoli) con validità della tassa pagata fino al 31 dicembre dell'anno solare in corso;

per quanti abbiano proceduto al versamento cumulativo di più periodi d'imposta per importi superiori a quello previsto per la tassa di circolazione, potranno richiedere il rimborso della somma eccedente la tassa dovuta per l'anno solare 2004, ovviamente in caso di circolazione del veicolo.

per quanti abbiano proceduto al versamento della tassa in virtù della vigente normativa, nel caso di mancata circolazione del veicolo, potranno richiedere il rimborso dell'importo versato a titolo di tassa di proprietà.

Le modalità operative per l'esercizio del diritto indicato ai punti precedenti nonché eventuali ulteriori fattispecie saranno meglio dettagliate con apposite risoluzioni emanate dalla Regione.

Riduzioni ed esenzioni per veicoli iscritti nei registri storici

Gli autoveicoli ed i motoveicoli di interesse storico, iscritti nei registri Automobile Club Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana (FMI), oppure iscritti a clubs, registri ed associazioni di settore riconosciuti dalla Regione Lombardia, sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica, purché il proprietario sia in regola con il rinnovo annuale dell'iscrizione.


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Provincia Autonoma di Bolzano

Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici


Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre vent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultraventennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica:
l'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se un veicolo ultraventennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2005, per tutti i veicoli destinati esclusivamente al trasporto di persone, purché non adibiti ad attività professionali di trasporto, che abbiano compiuto vent'anni dalla data della loro costruzione, deve essere versata, una tassa di circolazione.
Essa va versata, in rapporto ai trimestri di effettiva utilizzazione nella misura indicata nella successiva tabella:

autovetture - Tassa minima 25€

0,65 x KW 1° Trimestre
0,47 x CV

1,29 x KW 2° Trimestre
0,95 x CV

1,94 x KW 3° Trimestre
1,42 x CV

2,58 x KW 4° Trimestre
1,90 x CV


Si rammenta che il periodo di imposta é stabilito in trimestri ricompresi nel medesimo anno solare (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre) e pertanto la tassa potrá essere corrisposta rispettivamente per 1, 2, 3 o 4 trimestri del medesimo anno.

ATTENZIONE:
Sono esclusi dall'applicazione del beneficio, e dovranno corrispondere la tassa automobilistica secondo le regole ordinarie, gli autoveicoli e motoveicoli destinati ad uso professionale e gli autoveicoli trasporto promiscuo persone e cose con tipo di carrozzeria "cassone".


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Provincia Autonoma di Trento

Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici


Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica:
l'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria


Euro 25,82 per gli autoveicoli
Euro 10,33 per i motoveicoli

La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico - riconducibili ad apposite determinazioni dell'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) - sono previste agevolazioni fiscali, che però dovranno essere disciplinate da apposite norme attuative della Regione.


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Regione Emilia Romagna

Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici


Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.
L'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di


Euro 25,82 per gli autoveicoli
Euro 10,33 per i motoveicoli.


La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Ai fini del riconoscimento dell'esenzione, per tali veicoli la Regione Emilia Romagna considera valido esclusivamente l'attestato di storicità rilasciato singolarmente per ogni autoveicolo dall'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana).
Anche per tali veicoli, naturalmente, resta fermo l'obbligo di corrispondere la tassa di circolazione forfettaria pari a


Euro 25,82 per gli autoveicoli
Euro 10,33 per i motoveicoli

nel caso in cui siano posti in circolazione su strada o su pubbliche aree.


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Regione Toscana

Regione Toscana - Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici


Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica:
l'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).
Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di

Euro 25,82 per gli autoveicoli
Euro 10,33 per i motoveicoli.

La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

La Regione Toscana - con Legge Regionale n.43 del 20/12/2002 - ha introdotto importanti novità per il pagamento delle tasse automobilistiche dovute per i veicoli storici ultraventennali.
Le novità riguardano le tasse automobilistiche dovute a partire dall'anno 2003 e per i precedenti anni 2001 e 2002.

A partire dal 1° gennaio 2003 per i veicoli ultraventennali, al posto della tassa automobilistica ordinaria, deve essere pagata una tassa di possesso forfettaria, pari a:

Euro 60,00 per gli autoveicoli
Euro 25,00 per i motoveicoli

da versare negli stessi termini e con la stessa periodicità previsti per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria. Il versamento può essere eseguito presso le Delegazioni ACI situate nelle Regioni convenzionate, presso gli sportelli del consorzio Sermetra e presso gli uffici postali, utilizzando il conto corrente postale n.7500 intestato alla Regione Toscana. In caso di ritardo vengono applicate, come di consueto, le sanzioni e gli interessi previsti dalla vigente normativa.
IMPORTANTE: Se la tassa automobilistica ordinaria è più favorevole di quella forfettaria, si può versare la tassa ordinaria.


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Regione Umbria

Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici


Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.
l'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di


Euro 25,82 per gli autoveicoli
Euro 10,33 per i motoveicoli.


La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico - riconducibili ad apposite determinazioni dell'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) - sono previste agevolazioni fiscali, che però dovranno essere disciplinate da apposite norme attuative della Regione.


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Regione Lazio

Regione Lazio - Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici


Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.

Veicoli ultratrentennali

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica:
l'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria


Euro 25,82 per gli autoveicoli
Euro 10,33 per i motoveicoli

La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Veicoli ultraventennali

Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico è prevista l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica purchè in possesso dell'attestato di storicità rilasciato dall'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana).
Se però tali veicoli ultraventennali vengono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria pari a


Euro 25,82 per gli autoveicoli
Euro 10,33 per i motoveicoli

La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
La tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.


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Regione Abruzzo

Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici


Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.
L'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di


Euro 28,40 per gli autoveicoli
Euro 11,36 per i motoveicoli.


La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico - riconducibili ad apposite determinazioni dell'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) - sono previste agevolazioni fiscali, che però dovranno essere disciplinate da apposite norme attuative della Regione.


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Regione Puglia

Regione Puglia - Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici


Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica:
l'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di


Euro 30,00 per gli autoveicoli
Euro 20,00 per i motoveicoli.


La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Tali veicoli, solo se muniti di apposito certificato rilasciato da Automobil Club Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana, godono delle stesse agevolazioni previste per i veicoli ultratrentennali.


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Regione Basilicata

Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici


Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica:
l'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria


Euro 25,82 per gli autoveicoli
Euro 10,33 per i motoveicoli

La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico - riconducibili ad appositi elenchi predisposti dall'A.S.I. (Auto-Moto Club Storico Italiano) e, per i motoveicoli, dalla F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana), indicanti i periodi di produzione dei veicoli - sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica.
L'agevolazione prevista è subordinata, in carenza degli elenchi già citati, al possesso di idonea certificazione rilasciata dall'A.S.I. per gli autoveicoli e dalla F.M.I. per i motoveicoli.
L'agevolazione ha effetto dal periodo d'imposta fisso successivo alla data di rilascio della predetta certificazione.


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Regione Calabria

Riduzioni ed esenzioni per veicoli storici


Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.
L'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di


Euro 28,40 per gli autoveicoli
Euro 11,36 per i motoveicoli.


La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:
costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),

non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico - riconducibili ad apposite determinazioni dell'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana) - sono previste agevolazioni fiscali, che però dovranno essere disciplinate da apposite norme attuative della Regione.

xXPROTOSXx
09-22-2005, 02:07 PM
X il bollo no comment.....;) comunque il pres. del club è stato molto schietto, mi ha detto che addirittura lui ha dei tesserati sardi che proprio per convenienza hanno stipulato la polizza lì. Non so cosa significhi iscrivere l'auto ASI ma suppongo che dopo le modifiche che ho fatto me la posso dimenticare:D

Ceccojames
09-22-2005, 02:11 PM
Citazione:Messaggio inserito da xXPROTOSXx

X il bollo no comment.....;)


........che sei cresciuto insieme a Driver721?:D:D:D:D:D

xXPROTOSXx
09-22-2005, 02:20 PM
X Beppe,
questo periodo sono molto impegnato x la ristrutturazione di casa e x il bimbo, ma a breve, se puoi, mi dovresti aiutare a risolvere 2 problemini.
il primo e una coppia di codici di errore che puntualmente mi salgono
e si tratta di 'misfire' in generale e non specifica il cilindro e l'altro e secondary air pump.... poi ti dirò i codici, ora non li ricordo
il secondo invece riguarda il camme che ho montato, ha sì preso molto agli alti regimi, ma sotto i 55Km/h non riesco a andare... sembrerà una battuta ma immagina di stare in fila in prima, dopo 10 minuti per le strattonate e il moto ondulatorio ti viene da vomitare!!! chissà se si può fare qualcosa a livello di centralina x alleviare il problema.
Poi parleremo con calma ora devo riscappare Ciao a tutti!
[8]

sephora
09-22-2005, 02:22 PM
Bravo Ceccolino ....stampo tutto mi e' troppo utile!:)

xenon
09-22-2005, 09:11 PM
Grazie per la delucidazione non dubiterò più![:0][:0]

Emi
09-22-2005, 10:54 PM
Protos che compagnia d'assicurazioni è??????[8D][8D]

xXPROTOSXx
09-23-2005, 08:18 AM
Ciao EMI, è la Milano e se interessa a qualcuno fanno anche polizze ai non residenti

xXPROTOSXx
09-23-2005, 08:22 AM
X Beppe, i codici d'errore sono:

'P0300 engine misfire detect'
'P0410 air system'

poi random mi è uscito anche 'P1188 eot sensor ckt'. High voltage ma poi non è più venuto.

convertible90
09-23-2005, 09:52 AM
Purtroppo credo che se i cavi sono in ordine.... sia l'optispark. i classici misfires delle serie LT sono quasi tutti imputabili all'optispark.
...ma ce l'hai ancora l'air sistem???[:I] pensavo l'avessi tolto da tempo...
ma il fatto che non puoi andare a meno di 55 km/h è dato dal minimo alto??
Quando hai montato l'albero a camme hai dovuto lavorare sulla vite del minimo??
Facce sape' o chiamami 335 6488284

maks77
09-24-2005, 02:13 AM
Vedi come è strano il mondo l'agenzia di Salerno della Milano assicurazioni(dove sono anche cliente con due auto) esigeva l'iscrizione ASI!!!!!

PS se avete il diritto dalla vostra parte per quel che riguarda il bollo e l'addetta/o dell'Aci non ve lo vuole fare ridotto... INSISTETE!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!

Vette84
09-24-2005, 02:40 AM
Citazione:Messaggio inserito da maks77

PS se avete il diritto dalla vostra parte per quel che riguarda il bollo e l'addetta/o dell'Aci non ve lo vuole fare ridotto... INSISTETE!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!


Oppure fatelo in posta!