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Visualizza Versione Completa : Targhe estere



Brian78
08-19-2005, 01:14 AM
Ho sentito dire che è uscita una nuova legge...o una modifica di qualche legge vecchia, che permette di mantenere la targa originale ai veicoli non italiani... qualcuno è al corrente di questa cosa? se non è una bufala, vale solo per la CE oppure anche altri stati?
grazie a todos

sephora
08-21-2005, 08:05 PM
HAI QUALCHE MESE SE TROVI L'ASSICURAZIONE PUOI ANDARE IN GIRO CON TARGHE ESTERE POI DEVI X FORZA NAZIONALIZZARE AUTO!

attila
08-21-2005, 10:54 PM
secondo te si puo' fare anche con denuncia smarrimento della Registration?

Stroker
08-22-2005, 12:38 AM
Ciao Brian78!!!!
....e vai, un altro corvettista "toscanaccio"!!!!!!

Fatti vivo, che magari ci si beve una birrozza insieme!!!!

348 3348983

Brian78
08-23-2005, 05:34 PM
ciao Stroker....
diciamo corvettista "virtuale", visto che ancora sono in fase di ricerca e trattativa [B)]
per questo motivo mi stavo informando se si poteva mantenere le targhe originali, anche se in seguito ho saputo che le targhe del modello che avevo trovato... sono solo targhe prova [V]

driver721
08-23-2005, 07:47 PM
non fidarti se qualche assicurazione, qualche agente assicurativo ti fa la polizza su una targa estera, se succede qualcosa, potrebbero non coprire se il danno è cospicuo............ .anche se la polizza è regolare............ ..

sephora
08-23-2005, 08:28 PM
Brian cmq puoi tenere le targhe estere basta che l'auto nn venga rivenduta piu' di tre volte! Se ti occorre piu informazioni nn ci sono problemi, ho un mio amico che ha piu' di 20 auto tutte circolanti con targa americana senza problemi!

Stroker
08-24-2005, 12:48 AM
Azz.... Ariannuccia 'bbella..... sparaci dei dettagli su sta roba qua!
...che piglio l'aereo e mi vado ad accattare la Z06 negli States!:D:D

driver721
08-24-2005, 02:08 AM
si ma devi fare il cambio targhe dopo due o tre mesi..............se sei cittadino italiano e residente in italia........o no?

pejio
08-24-2005, 08:31 AM
no il cambio targa lo devi fare entro un anno e, per l'assicurazione con targa estera abbiamo visto che ci sono diverse agenzie che la fanno proprio in base all'art. 132? del C.d.S.

P.S. driver se l'agenzia ti fa l'assicurazione poi copre i danni fino al massimale che hai concordato a meno che tu non abbia clausole particolari anche se la targa è estera.

P.S.II la sfiga è che le varie agenzie ti fanno l'assicurazione con targa estera ma la considerano cmq una vettura normale quindi anche se ha 30 anni....... so mazzate[V]:([V]

x sephora: scusa tesoro se ti ho fregato la risposta :D:D:D

sephora
08-24-2005, 09:42 AM
No invece nn e' cosi' .............si possono lasciare targhe americane x sempre basta che nn venga venduta l'auto piu' di 3 volte ! Ora ho da fare piu' tardi chiamo Mr Valerio e chiedo nei dettagli!:)

Ste
08-24-2005, 09:50 AM
pejio....per l'assicurazione anche con targhe estere non ci sono probblemi....te la fanno storica.... e le mazzate si ridimensionano:D:D

sephora
08-25-2005, 11:47 AM
Allora allora siamo in Italia e x sapere qualcosa di certo ce' da fare 500000 di telefonate e ti ripassano da un ufficio all'altro! Dall'ultima telefonata fatta l'impiegato mi dice che pagando una tassa annuale alla Dogana si puo' trattenere la targa americana!
Ora devo chiamare la Dogana x assicurarmi che la questione sia reale ed il costo della operazione annuale!
Ci aggiorniamo!:)

attila
08-25-2005, 11:51 AM
mah! io incrocio le dita!

spero di non svegliermi tutto sudato! :-)

Alby
08-25-2005, 05:13 PM
ma se la targa invece di essere "americana" è di tipo "europeo" cosa succede ? :D:D
vale la stessa cosa o altro ? :D:D

grazie a tutti :D:D

Stroker
08-25-2005, 10:55 PM
La cosa si sta facendo Mooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooo oooooolto interessante!!!!

Vuoi vedere che me la sparo davvero la Z06????[:p][:p][:p][:p]

Brian78
08-25-2005, 10:58 PM
per le auto provenienti dagli USA, il problema alla fin fine non è mica la targa... ma le luci ;)

Stroker
08-25-2005, 11:02 PM
Le luci si modoficano in 38 secondi!!!!:D

sephora
08-26-2005, 08:41 AM
.....mentre lasciare targa americana su corvette e' da STRAFIGHI!!!!:D

convertible90
08-26-2005, 09:41 AM
Quindi? :D:D:D

pejio
08-26-2005, 09:56 AM
Quindi secondo me il mio tesoruccio stavolta si sbaglia infatti una delle assic. che ho contattato mi ha chiaramente detto che mi avrebbe stipulato la polizza ma che avrei dovuto firmare un documento dove mi impegnavo a ritargare il veicolo entro un anno (naturalmente con targhe italiane)....poi se esiste qualcosa all'italiana per aggirare l'ostacolo non lo so ma il C.d.S. è abbastanza chiaro in materia.

attila
08-26-2005, 10:16 AM
c'è un tizio qui a Milano che molti di voi conoscono perchè è del settore, che gira con una transam del 74 con targhe inglesi... e non è assolutamente inglese...

secondo me le gabole si trovano.. ma è meglio avere ste fottute targhe italiane...

ilviki
08-26-2005, 12:20 PM
CIAO A TUTTI............è un po' lunga, ma spiega come comportarsi in ogni caso!!!

N.B. Non conviene telefonare in giro e chiedere informazioni...ma avere sempre documenti scritti!!!!!

Il veicolo straniero, nuovo od usato, può circolare nel territorio doganale sotto due diversi regimi:


1. regime di importazione definitiva.

2. regime di importazione temporanea;


La materia va inquadrata sotto un duplice aspetto: quello del codice della strada, di diretta competenza degli organi di cui all'articolo 12 del D.lgs 30 aprile 1992, n.285 e quello del codice doganale, materia di pertinenza della Polizia Tributaria, alla quale vanno segnalate le eventuali violazioni riscontrate, salvo procedere agli atti urgenti eventualmente richiesti dalla fattispecie accertata. Sono inoltre possibili violazioni tributarie, quali, ad esempio, quella dell'evasione dell'IVA o della tassa di circolazione.

In sostanza, il nuovo codice ripropone la disciplina degli articoli 95 e 97 del vecchio Testo Unico del 1959, agli articoli 132 e 134, senza ovviare ad alcune lacune che già si erano evidenziate con il vecchio codice della strada.

L'interpretazione delle due norme resta difficile, in quanto, il testo stesso degli articoli 132 e 134 e la combinata lettura con il codice doganale forniscono motivi di dubbio, tant'è che la dottrina più autorevole si trova in alcuni casi in contrasto.


1. l'importazione definitiva e l'articolo 132 del D.lgs 30 aprile 1992, n.285


È questo il caso del veicolo, nuovo od usato, introdotto nel nostro Paese in maniera definitiva da parte di chiunque (cittadino straniero o italiano, residente in Italia o all'estero). Può essere realizzata mediante l'assolvimento o meno delle formalità doganali (per i veicoli immatricolati in un paese UE[1] non sono dovute[2]) e/o previo assolvimento degli obblighi inerenti al pagamento dell'IVA[3] (tranne il caso di veicoli usati con più di 6 mesi e con una percorrenza superiore a 6000 km, o per altre cause d'esenzione[4]).

L'importazione definitiva si può quindi avere, sia nel caso del residente all'estero (cittadino italiano o non) che, trasferendosi in Italia, porta con se il veicolo immatricolato all'estero (in tal caso sono previste le eventuali esenzioni fiscali della nota 4), sia nel caso del residente nel territorio doganale che importi un veicolo acquistato all'estero (in tal caso il veicolo, esperite le formalità doganali, se prescritte, potrà essere dotato di documenti provvisori per le operazioni di esportazione).

Anche se non scritto esplicitamente, per induzione logica, si deve intendere che l'articolo 132 si riferisca all'ipotesi di importazione definitiva[5], in quanto i veicoli in importazione temporanea circolano senza bisogno di alcuna formalità per un periodo non superiore a sei mesi (fa eccezione il veicolo targato EE, assimilato alla temporanea importazione, la cui circolazione è ammessa in base alla scadenza della carta di circolazione provvisoria).

La circolazione dei veicoli importati in maniera definitiva è ammessa sulla base del certificato di immatricolazione dello Stato di origine; tali veicoli hanno quindi documenti e targa del Paese di provenienza. Le targhe devono essere leggibili e riportare i dati in caratteri latini maiuscoli e cifre arabe (art 132 cds).

Infatti, l'articolo 132, dà attuazione alla Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949 (ratificata con L.19 maggio 1952, n.1049), dove, all'articolo 18, impone a tutti i paesi aderenti di riconoscere il certificato di immatricolazione dello Stato di origine del veicolo per un periodo non inferiore ad un anno. In osservanza a tale disposizione, la circolazione dei veicoli stranieri è ammessa per un anno dalla loro importazione definitiva, sempre che sia in corso di validità il certificato di circolazione del paese d'origine, anche senza che si sia provveduto all'immatricolazione italiana[6]; il superamento di tale limite temporale comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 132 del D.lgs 30 aprile 1992, n.285 (e non quelle dell'articolo 93/7).


È possibile anche l'importazione di un veicolo con targa provvisoria da parte del residente in Italia che acquisti il veicolo all'estero; in tal caso la circolazione è consentita fino alla dogana, che può essere anche interna e non sono ammesse variazioni di percorso (quello strettamente necessario per raggiungere la dogana). Il veicolo deve essere accompagnato dalla bolletta doganale o da bolletta di cauzione per merci estere. In ordine all'ipotesi di targhe e documenti provvisori, si possono avere i seguenti casi.


veicolo immatricolato in un paese extracomunitario introdotto in Italia con documentazione provvisoria (in regime di importazione definitiva).


Nel caso il veicolo venga introdotto in Italia definitivamente da un Paese terzo, e sia dotato di targhe e documenti di circolazione provvisori, limitati nella validità per le operazioni di esportazione, si possono verificare le seguenti circostanze:


ipotesi 1


Se il documento doganale è scaduto (ma i documenti provvisori di circolazione sono in corso di validità):

Ø il veicolo va accompagnato al posto di dogana o presso il Comando di polizia tributaria; se non possibile si effettua il sequestro trasmettendo l'atto al Comando di polizia tributaria.

Ø Si ha illecito finanziario per evasione della tassa automobilistica con conseguente segnalazione alla Direzione Generale delle entrate (se ovviamente la tassa non è stata pagata e dal momento in cui i documenti sono scaduti).

Ø Se non vi è stata comunicazione al PRA, entro 10 gg, dell'acquisto del veicolo si ha l'illecito amministrativo di cui all'art. 4 del R.D. 452/26[7] .


Ipotesi 2


Se la circolazione, pur nel periodo di validità del documento doganale e dei documenti provvisori di circolazione, avviene su un itinerario diverso da quello previsto o comunque necessario per raggiungere la dogana di destinazione oppure con veicolo condotto da persona diversa da quella a cui il documento è intestato:

Ø si ha una violazione dell'articolo 19 della Convenzione del transito comunitario con conseguente accompagnamento alla dogana o al Comando di polizia tributaria; se non possibile si effettua il sequestro trasmettendo l'atto al Comando di polizia tributaria.


Ipotesi 3

Se sono state adempiute le formalità doganali ma sono scaduti i documenti esteri provvisori e le targhe (senza quindi che sia stata effettuata l'immatricolazione definitiva in Italia):

Ø si ha illecito finanziario per evasione della tassa automobilistica con conseguente segnalazione alla Direzione Generale delle entrate (se ovviamente la tassa non è stata pagata, dal momento dell'adempimento delle formalità doganali).

Ø Si deve ritenere che vi sia violazione dell'articolo 93/7 del D.lgs 30 aprile 1992, n.285.

Ø Se non vi è stata comunicazione al PRA, entro 10 gg., dell'acquisto del veicolo si ha l'illecito amministrativo di cui all'art. 4 del R.D. 452/26 .


Nei casi in cui vi sia stata importazione senza il pagamento dei diritti doganali, quando dovuti, si ha il reato di contrabbando (art. 282 lettera d del codice doganale, ora depenalizzato per diritti evasi inferiori a 7.000.000). Si applica in ogni caso il sequestro del veicolo. La sola omissione delle formalità doganali, quando i diritti non sono dovuti, non integra la violazione di cui sopra (vedasi esenzioni nota 4)


veicolo, acquistato in un paese comunitario, introdotto in Italia (in regime di importazione definitiva).


Per i veicoli nuovi (meno di 6 mesi dalla prima immatricolazione e meno di 6000 km) l'acquirente deve pagare lVA prima dell'immatricolazion e definitiva in Italia. Questi veicoli possono essere dotati di documentazione provvisoria che gli consente di circolare solo per l'esportazione.

Ø In caso contrario si deve ritenere che vi sia violazione dell'articolo 93/7 del D.lgs 30 aprile 1992, n.285 nel caso di veicoli nuovi

Ø Se non vi è stata comunicazione al PRA, entro 10 gg., dell'acquisto del veicolo si ha l'illecito amministrativo di cui all'art. 4 del R.D. 452/26


Il veicolo usato non è soggetto al pagamento dell'IVA e, se dotato delle proprie targhe originali, può circolare per un anno, altrimenti per il periodo di validità delle targhe provvisorie.


l'importazione definitiva per il codice della strada


l'articolo 132 del D.lgs 30 aprile 1992, n.285


I veicoli immatricolati all'estero e quindi dotati di targhe estere definitive (non provvisorie, in quanto tale tipo di targa viene definito nel nostro codice come targa di riconoscimento e non di immatricolazione), intestati a persone che hanno trasferito la propria residenza in Italia, una volta esperite le formalità doganali (se prescritte) o il pagamento delle imposte dovute ai sensi del D.Lgs 331/93 art 53 per i veicoli immatricolati in un paese della Comunità (se dovute), possono circolare in Italia per un periodo non superiore ad un anno.

Per il codice della strada, la circolazione oltre tale periodo, integra la violazione di cui all'articolo 132 comma 1, punita ai sensi del comma 5 con lire 121.200. Non è richiamabile l'articolo 93 del D.lgs 30 aprile 1992, n.285 neanche trascorso il termine indicato di un anno (Cass. Civ sez. I, 23 gennaio 1998, n.618)

La targa e la documentazione rimangono quelle del paese d'origine (a meno che i veicoli siano accompagnati da documentazione provvisoria, non si applica l'art. 132, ma le ipotesi precedenti) e quindi, ai fini del pagamento delle sanzioni al codice della strada si applica l'art. 207 del D.lgs 30 aprile 1992, n.285 , che prevede il pagamento in misura ridotta brevi manu.

Non è mai invocabile, da parte del residente in Italia, il regime di importazione temporanea.


2. L'importazione temporanea


Tale regime fa riferimento alla convenzione di New York del 4 giugno 1954 (ratificata con l 27 ottobre 1957, n.1163) che tratta la disciplina doganale dei veicoli appartenenti a persone che hanno la loro normale residenza fuori del territorio doganale. [8]

La seguente trattazione comprende, quindi, il veicolo immatricolato all'estero ed introdotto in Italia in regime di temporanea importazione, per motivi turistici o altro, da parte di cittadino residente all'estero.


Oltre al residente all'estero in visita turistica, possono beneficiare del regime di importazione temporanea:


a) i rappresentanti di commercio;
b) i proprietari o affittuari di una casa in Italia, di un appartamento o di una villa, anche se risiedono qualche mese all'anno in Italia;
c) i malati che soggiornano in Italia per ragioni di salute;
d) i cittadini italiani residenti all'estero che effettuano solo brevi soggiorni in Italia;
e) gli studenti che terminano gli studi o che seguono dei corsi;
f) le persone che si recano in Italia regolarmente o abitualmente, purché siano residenti all'estero;
g) le persone che si recano in Italia a scopo professionale;
h) le persone che visitano l'Italia per affari;
i) rappresentanti di una ditta commerciale che si rechino in Italia per sorvegliare i lavori in corso.

Non possono beneficiare del regime d'importazione temporanea:

a) le persone che sono iscritte nei registri della popolazione dei Comuni d'Italia fatta eccezione per i lavoratori italiani stabilmente all'estero che abbiano però mantenuto l'iscrizione nel proprio Comune;
b) le persone che, indipendentemente dalla causa del loro soggiorno in Italia, vi esercitano una attività professionale in modo permanente, così da poter essere considerate come aventi la loro residenza principale in Italia (esempio: una persona che abita in una regione di frontiera di un Paese confinante ed esercita la sua professione nella regione di frontiera italiana; una persona straniera o italiana che esercita la sua attività professionale in Italia e che abita in un Paese vicino dove rientra tutti i giorni o ogni settimana).


Condizione primaria per beneficiare della franchigia è comunque la residenza fuori dal territorio doganale, riferita al titolare, ma anche al conducente[9], che può essere parente del titolare entro il terzo grado[10] o persona delegata[11] (la delega non è necessaria se il titolare è a bordo). La mancanza di uno o più dei requisiti che permettono il regime della temporanea importazione, ai sensi dell'art.216 del codice doganale, comporta la realizzazione del reato di contrabbando[12] (ora depenalizzato per l'evasione di oneri doganali inferiori a sette milioni[13]).


Si distinguono le seguenti ipotesi principali:


veicolo immatricolato in un paese della Comunità introdotto in Italia dal titolare residente all'estero


Stante l'abbattimento delle frontiere dal 1 gennaio 1993, non sono previste formalità doganali né limitazioni temporali (tranne quelle previste per i veicoli EE dall'articolo 134). Possono essere quindi condotti anche da persone residenti in Italia. Non esiste in alcun caso il reato di contrabbando, in quanto non è previsto il pagamento di alcun dazio. Quindi, il veicolo immatricolato CEE intestato a persona residente all’estero circola senza alcuna formalità per un periodo illimitato.


veicolo immatricolato in un paese extracomunitario introdotto in Italia dal titolare residente all'estero


Secondo la convenzione di New York del 4 giugno 1957 ratificata con L. 27 ottobre 1957, n.1163 è ammessa la permanenza di tali veicoli (che hanno la targa del paese in cui sono stati immatricolati) per un periodo non superiore a sei mesi nel corso di un anno, anche non continuati. Questi veicoli devono essere condotti dal titolare o da parente entro il terzo grado, sempre residente all'estero; possono essere condotti da altro residente all'estero munito di delega del titolare (non c'è bisogno di delega se il titolare è a bordo).

Non è possibile l'utilizzo commerciale (dietro corresponsione di compenso per il servizio prestato: taxi, servizio di linea etc) del veicolo.

È ammessa la guida da parte di un residente in Italia solo in particolari casi di forza maggiore: la Cassazione ha ritenuto insussistente il reato di contrabbando di un veicolo in regime di temporanea importazione, ma affidato alla guida ad un conducente residente in Italia, da parte del proprietario ricoverato presso un ospedale a causa di sopravvenuta malattia.


Possono sussistere i seguenti casi:

Se il veicolo viene condotto da persona residente in Italia o da cittadino straniero diverso dal titolare (senza delega o senza vincolo di parentela entro il terzo grado o senza che il titolare sia a bordo oppure usato per scopi commerciali quali possono essere il noleggio, il servizio di taxi etc.)

Ø si concreta l'illecito doganale di cui agli articoli 216,282[14],292[15] del codice doganale. Il veicolo va posto sotto sequestro ex articolo 301 del medesimo codice con conseguente invio degli atti di accertamento e di sequestro alla Guardia di Finanza per gli adempimenti di sua competenza esclusiva (la PM non ha competenza in materia di polizia tributaria)


Nel caso di permanenza superiore ai sei mesi in Italia

Ø il veicolo va accompagnato al posto di dogana. Non si procede al sequestro.

Quindi, il veicolo introdotto in Italia (da un Paese terzo) in regime di importazione definitiva da persone ivi residenti senza il pagamento dei diritti doganali viene ritenuto contrabbandato (anche perché il regime di importazione temporanea è previsto solo per i residenti all'estero) e quindi sottoposto alla disciplina del codice doganale con conseguente sequestro e passaggio degli atti alla polizia tributaria (per la depenalizzazione si veda la nota 10).

Non commettono il reato di contrabbando utilizzando veicoli a loro intestati ed immatricolati all'estero, coloro che hanno trasferito la residenza in Italia dall'estero a patto che, se cittadini italiani, abbiano protratto la residenza all'estero per almeno 18 mesi continuati e siano possessori del veicolo da almeno 12 mesi; se si tratta di cittadini stranieri basta il requisito inerente al veicolo.

Si specifica ancora una volta che tale disciplina non si applica ai paesi della Comunità europea.

Si ribadisce quindi che l'articolo 132 è applicabile alla sola ipotesi dell'importazione definitiva.


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[1] L'Unione europea (UE) è il risultato di un processo di cooperazione e integrazione cominciato nel 1951 tra sei paesi (Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi). Dopo quasi cinquant'anni e quattro serie di adesioni (1973: Danimarca, Irlanda e Regno Unito; 1981: Grecia; 1986: Spagna e Portogallo; 1995: Austria, Finlandia e Svezia) l'UE conta oggi quindici Stati membri .

[2] il reato di contrabbando doganale non sussiste nel caso di importazione, anche definitiva di mezzi che siano già immatricolati in uno Stato membro poiché si tratta di merce comunitaria alla quale non sono applicabili diritti doganali ( dell'art. 9 del trattato istitutivo della Cee - libera circolazione delle merci )

Cass. pen., sez. I, 1997, n. 4274

[3] L'IVA dovuta importazione non è assimilabile ai dazi, poichè i primi afferiscono al prodotto importato, mentre la seconda si applica alle merci importate e a quelle nazionali; nel caso di importazione definitiva di un veicolo, esso è soggetto all'IVA dovuta all'importazione .

Cass. pen., 8 maggio 1987

[4] Possono avvalersi della franchigia doganale e quindi non commettono il reato di contrabbando utilizzando veicoli a loro intestati ed immatricolati all'estero, coloro che hanno trasferito la loro residenza in Italia dall'estero a patto che, se cittadini italiani, abbiano protratto la residenza all'estero per almeno 18 mesi continuati e siano possessori del veicolo da almeno 12 mesi; se si tratta di cittadini stranieri basta il requisito inerente al veicolo.

[5] L'art. 95 cod. strad. riguarda esclusivamente i veicoli in importazione definitiva, poiché l’articolo stesso fa riferimento al fatto che siano state adempiute le formalità doganali che non richieste (art.. 216, l. n. 43/1973) nel caso di importazione temporanea.

Pret. Ancona, 10/10/989

[6] L'art. 95 (adesso 132), che permette la circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all'estiero per la durata massima di un anno, riguarda sia i veicoli appartenenti a cittadini stranieri od italiani residenti all'estero, sia i veicoli di cittadini italiani residenti in Italia, nella ipotesi di importazione definitiva, sempre che siano state adempiute le formalità doganali.

Cass. civ., 1990, n. 6397

[7] 4. Chiunque acquisti, permuti, venda o altrimenti ceda quadrupedi, veicoli o natanti di cui all'art. 1, deve, entro giorni dieci da quello in cui ne sia venuto in possesso o questo sia venuto in esso a cessare anche per morte degli uni o per distruzione degli altri, farne regolare denunzia scritta nella forma e coi dati che saranno determinati. Le denunzie debbono farsi per i quadrupedi, i veicoli a trazione animale, i natanti non a motore alla segreteria del Comune di loro dimora abituale; per i veicoli e natanti a motore agli uffici del P.R.A. della provincia di loro dimora abituale. omissis

[8] ( convenzione di New York del 4 giugno 1954, resa esecutiva con l. 27 ottobre 1957, n. 1163) la nozione di “residenti all'estero” è intesa come abituale residenza di lavoro; così che al cittadino residente anagraficamente in Italia, emigrato all'estero per lavoro è concesso di importare in regime di esenzione doganale un autoveicolo per fini personali; tale agevolazione cessa con la vendita dell'autoveicolo.

Cass. pen., 5/10/1982

Concetto di normale residenza all'estero – si intende nel senso di abituale dimora all'estero, caratterizzata dall'elemento della permanenza in tale luogo e da quello (soggettivo) della volontà esplicita di abitarvi stabilmente, senza che abbia importanza il fatto che il soggetto si allontani anche per periodi lunghi per motivi di lavoro purchè lo stesso mantenga il centro dei propri rapporti familiari e sociali e vi faccia abitualmente rientro.

Cass. pen., sez. III, 1998, n. 1933

[9] L'affidamento a un cittadino residente in Italia di un veicolo in temporanea importazione configura il reato di contrabbando (art. 216 d. p. r. 23 gennaio 1973, n. 43) in quanto si verifica un uso al di fuori delle condizioni previste nell'art. 1 della convenzione di New York del 4 giugno 1954.

Trib. Palermo, 29 gennaio 1982

[10] Il conducente ed il proprietario di veicolo in importazione temporanea commettono ikl reato di contrabbando nel caso in cui quest'ultimo abbia autorizzato il primo alla guida dello stesso, nella consapevolezza che il conducente non ha la residenza normale fuori dal paese di importazione. Non sono autorizzati all’uso del veicolo in importazione temporanea nemmeno i componenti della c.d. “famiglia nucleare o cellulare”, se non residenti all'estero stabilmente ( anche i figli )

Cass. pen., sez. III, 7/11/1990

[11] In base all'art. 11 della convenzione di New York del 4 giugno 1954, solo chi ha la residenza normale all'estero può usare in Italia un veicolo in importazione temporanea previa autorizzazione da parte del proprietario.

Cass. pen., 19/11/1985

[12] L'importazione temporanea di veicoli è subordinata alla è ammessa solo per chi ha la propria residenza abituale all'estero, per fine privato (artt. 2 e 31 della convenzione di New York del 4 giugno 1954); il difetto di una sola di tali condizioni realizza il reato di contrabbando in concorso tra il proprietario e il conducente

Cass. pen., sez. III, 15/3/1994

[13] Nei casi previsti dagli articoli 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 e 294, se l'ammontare dei diritti di confine dovuti non supera lire sette milioni e non ricorrono le circostanze indicate dall'articolo 295, secondo comma, si applica, in luogo della pena stabilita dai medesimi articoli, la sanzione amministrativa pecuniaria non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti. Nei casi previsti dall'articolo 294, la sanzione non può essere comunque inferiore a lire un milione.

La sanzione può essere aumentata fino alla metà se ricorre la circostanza indicata dall'articolo 295, primo comma.

Le disposizioni degli articoli 301, 301-bis e 333 si osservano anche con riguardo alle violazioni previste dal presente articolo. I provvedimenti per i quali, in base alle medesime disposizioni, è competente l'autorità giudiziaria sono adottati dal capo della dogana nella cui circoscrizionale la violazione è stata accertata.

Nei casi in cui le violazioni previste dagli articoli indicati nel primo comma conservano rilevanza penale sebbene l'ammontare dei diritti di confine dovuti non superi lire sette milioni, per la presenza delle circostanze aggravanti indicate dell'articolo 295, secondo comma, queste ultime restano soggette al giudizio di equivalenza o di prevalenza con eventuali circostanze attenuanti a norma dell'articolo 69 del codice penale.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fatti di contrabbando relativi a tabacchi lavorati esteri

[14] 282. Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;

b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;

c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;

d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;

e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;

f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando

[15] 292. Altri casi di contrabbando.

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi

imported_n/a
08-26-2005, 01:37 PM
Azz....prendo 3 aspirine e poi lo rileggo

Brian78
08-26-2005, 05:22 PM
2bell... me lo fai te il riassuntino? [:p]

sephora
08-26-2005, 05:44 PM
mamma mia devo stampare e rileggere il tutto! Cmq resta inteso che l'auto deve essere sdoganata percio' iva e dazio vengono immediatamente pagati come l'auto entra in Italia ed il veicolo e' nazionalizzato diventa pertanto un bene italiano e nn americano come lo era prima, infatti x quel che riguarda la Dogana e la Finanza si e' in perfetta regola (fin qua mi sono documentata andando dipersona a colloquio con i responsabili), percio' escludiamo gran parte delle norme che il Viki gentilmente ci ha messo a disposizione (grazie molto interessanti una stampa la mettero' anche in ufficio per consulto)Ora , purtroppo ed oggi nn sono riuscita causa troppo lavoro, mi informero' presso mctc e pra x il mantenimento della targa Usa!
Chiedo ma nn sono sicurissima (Il Viki penso che tu sia piu' che al corrente)in questura ci dovrebbe essere un registro x l'esenzione bolli a collezionisti....(mi informero' se ancora esiste o meno ....da prendere molto con beneficio d'inventario) cosi' si potrebbe essere in regola anche con il bollo!
Ho da contattare altri responsabili e sentiremo le loro risposte sia negative che positive anche se il Viki giustamente e basandosi su regole ....mi ha un po' demoralizzato....... .A CHI NN PIACEREBBE MANTENERE UNA BELLA TARGA AMERICA?;)
Purtroppo dovro' rimandare a lunedi' il seguito della documentazione!:)

Brian78
08-27-2005, 01:17 AM
io avevo aperto il post...per chiedere informazioni sulle targhe europee più che altro... ma se addirittura si possono tenere quelle americane, penso che quelle della CE non dovrebbero aver problemi, giusto? :)

allora pongo una questione diversa... se ad un'auto sono state tolte le targhe originali e in attesa ha solo le targhe prova (parlo di un'auto tedesca), che succede? ci sono problemi per reimmatricolarla in Italia? converebbe farla immatricolare nuovamente in Germania e solo dopo portarla da noi per la successiva immatricolazione? [B)]

sephora
08-27-2005, 07:57 PM
No Brian li la questione e' diversa! targhe prova??? Forse parli di targhe toll? targhe provvisorie tedesche a banda gialla che durano 5 gg o banda rossa che durano 2 mesi!NN ci sono problemi x immatricolarla in Italia anzi e' molto semplice, nn puoi immatricolarla in Germania nn sei cittadino tedesco. La compri la prendi ritorni in Italia con targhe provvisorie(gialle o rosse)e inizi la pratica di nazionalizzazione di norma nn ce' alcun problema!:)

Brian78
08-28-2005, 04:29 AM
scusami Sephora, intendi le targhe a fondo bianco con lettere e cifre rosse? sono quelle che durano 2 mesi? [:0]
Quindi una volta portata in italia, posso fare tranquillamente le pratiche di immatricolazione come auto d'epoca, giusto?

sephora
08-29-2005, 08:31 AM
si giusto ,le cifre rosse sono la data di scadenza della targa! Pero' nn credo che tu riesca in due mesi a iscrivere auto all'Asi! Prima che ti rimandino i documenti (Asi) passa un po di piu'!:)Cmq puoi circolare!

attila
08-29-2005, 09:12 AM
confermo, è relativamente semplice coi documenti in regola.

a me più di un mese non me le hanno fatte le targhe... ma poi le ho assicurate in italia.. anche se non era molto legale!

:D:D:D

driver721
08-30-2005, 04:46 PM
un conto è assicurarla dall'agente che ha interesse ad incamerare soldi di provvigione sulla polizza, ma poi quando succede un sinistro vengono fuori le gabole come è già successo in passato, quando ci si mettono di mezzo i periti della controparte......... ..............[B)][B)][:0]

sephora
08-31-2005, 08:51 AM
Driver gli assicuratori della controparte ci "provano" sempre!!!!!L'assicur azione su targa americana e' uguale a qualsiasi altra assicurazione di auto italiana con targa italiana nn ci sono clausule particolari!:)

attila
08-31-2005, 08:57 AM
si può fare anche l'assicurazione sul telaio? come ho sentito vociferare da qualcuno... mah!

me pa' na mussa! :D:D:D:D

VETTERACING
09-01-2005, 05:42 PM
Anche perche' l'auto non sarebbe in regola con la normativa italiana, dubito che si possano lasciare le targhe americane per sempre, così si aggirerebbe l'ostacolo immatricolazione.... .........o no?[?][?][?]

Spero si possa così le mie nuove bambine le lascio con targa USA!!!!!!!!!

VETTERACING
09-01-2005, 05:42 PM
Anche perche' l'auto non sarebbe in regola con la normativa italiana, dubito che si possano lasciare le targhe americane per sempre, così si aggirerebbe l'ostacolo immatricolazione.... .........o no?[?][?][?]

Spero si possa così le mie nuove bambine le lascio con targa USA!!!!!!!!!

attila
09-02-2005, 09:15 AM
secondo me l'unica speranza è a green card....

ilviki
09-02-2005, 09:42 AM
OoOOOO comunque io ho chiesto un po' da tutte le parti.....
NON SI PUO' TENERE LA TARGA ESTERA PIU' DI UN ANNO!!!
Non ci sono scappatoie....
N.B. Vi fregano con la data dell'assicurazione.. ...
Anche se uno fa l'assicurazione provvisoria....
Assicurazione su telaio....NO!!!

farelbert
09-05-2005, 12:03 PM
ma la targha americana non e' ovviamente intestata al possessore dell'auto americana che circola in italia, o sbaglio?
quindi potrei mettere qualsiasi targa americana l'importante che trovo un'assicurazione che mi fa la polizza, vero???
E se si viene fermati?cosa risulta??'

ilviki
09-05-2005, 12:29 PM
uffa....però leggete!!!
Se fai l'assicurazione a chi la intesti????
Quindi se la intesti a te dopo un anno (CC, PS, VU...ecc.)ti fregano....dalla data di emissione.........
La dovresti intestare al titolare straniero della targa ....e come fai ????
Corna facendo fai un incidente che casini ne nascono ....???

sephora
09-05-2005, 01:04 PM
Mi sa che ce' confusione mota confusione!!!!

temugin73
09-05-2005, 05:24 PM
A me pare che sia tutto molto chiaro invece!!!! E' la speranza di poter gabbare la legge che incasina le idee!!
:D:D:D:D

ilviki
09-06-2005, 10:51 AM
bravo....temugin73.. .. sei uno dei pochi che ha capito..........;)

sephora
09-06-2005, 01:44 PM
Nessuno vuol raggirare la legge! Ci si e' domandato solamente come alcune persone potessero tenere la targa Usa e nn nascondiamo che tutti noi vorremmo tenerla se possibile e mi sono personalmente interessata al fatto! Mi sto ancora documentando! Cmq chiudo qua la questione!

Stroker
09-06-2005, 02:03 PM
Leggere bene la Legge e cercare la possibbilità legale di ottenerne un vantaggio...... corrisponde a ciò che lo Stato ci obbliga ad avere.........

LA CONOSCENZA DELLA LEGGE...... visto che "....non è ammessa ignoranza della legge...."

Questo non solo è legale, ma anche intelligente!:D

temugin73
09-06-2005, 02:42 PM
La legge è legge! Chi la legge?
:D:D:D:D
(L'insostenibile LEGGErezza...)

ilviki
09-07-2005, 06:43 PM
Scusate la cosa è chiarissima:
Non si può circolare con autovetture con targhe estere. (max 1 anno...la solita solfa....)

Cosa c'è da capire ????


Se la cosa è chiara non vedo cosa ci potete fare....poi se volete insistere fate pure...
Io, vi dico che non si può...
Poi chissà i verbali per divieti di sosta, autovelox ecc. a chi arrivano???[8D]
Ma diciamo che ce la fate (impossibile), avete una probabilità del 99% che la Ps o i CC vi fermino ....cosa mostrate???[B)]
Vi ritirano il libretto e vi fanno verbale...poi dovete fare ricorso (e chiaramente non conosco una sentenza di nessun tribunale che sia stata favorevole e/o legge a doc), ma diciamo quindi che vincete il ricorso dopo non so quanti mesi, riprendete la Corvettona e dopo poco vi rifermano .....stessa trafila...........!! ![}:)]
Vi conviene????
A quasi dimenticavo.... io quando vado a casa girano spesso macchine della base USA di Aviano e hanno la targa AFI.
Anche i militari americani sono costretti a cambiare targa...[V]
Boh... ora fate un po' voi.....non incazz.... voglio solo essere utile.....
Ciao a tutti eeeeee....W la Corvette!!!!

temugin73
09-07-2005, 07:07 PM
Sempre viva!

guido53
09-26-2005, 06:04 PM
Viki
Sono d'accordo con te, secondo la legge Italiana la targa USA originale la puoi usare un anno dalla data di sdoganamento e poi tevi passara alla targa Italiana, e anche lòe assicurazioni non ti danno altra scelta.:)
L'unica cosa che puoi fare è andare alla visita di immatricolazione con una targa provvisoria chiesta alla MC a tal scopoe quindi tenerti la targa originale USA, che poi potrai attaccare al muro a casa o tenere in auto all'interno del finestrino posteriore !!! E' il massimo che ti è consentito.[:p]
Del resto mi sembra logico che lo stato Italiano ti imponga la registrazione in Italia.
Certo qualcuno che fa gabole c'è sempre, bisogna anche vedere cosa sta rischiando! e se ne vale la pena![xx(]

jaguarman
11-16-2005, 10:57 PM
Scusate se mi intrometto. Guidare una macchina con targa americana te lo sconsiglia chiunque abbia buon senso.
Ci sono alcune possibilità di guida di macchina con targa americana.

Il principale è quello di guidare una macchina intestata ad un parente ( Stretto ) che viva negli Stati Uniti. La polizza assicurativa è folle, ho visto le carte di un mio amico e non vale la pena.

Naturalmente nel caso di rimpatrio del proprietario e del mezzo. Se hai il passaporto americano, altrimenti no.

Guidare una macchina americana vuol dire essere nel suolo americano. Se non si è nei requisiti richiesti dalla legge si rischia gravi sanzioni e problemmi diplomatici, anche nel caso la macchina si sia importata personalmente con il proprio nome e cognome sui documenti.

Addirittura le recenti norme antiterrorismo vietano l'intestazione di veicoli a persone con il visto turistico. Solo per i residenti in america

Perfino i militari americani nelle nostre basi sono costretti ad immatricolare i mezzi con targa europea.

sephora
11-17-2005, 01:38 PM
nn sono daccordo!

Johnny37
05-11-2006, 06:20 PM
Io ho una Vette con targa U.S.A. assicurata regolarmente e con il mio nome sul Title, naturalmente sono un cittadino italiano.
Mi hanno detto che potrò tenere la targa originale solo per un'anno. Mi sorge spontanea una domanda, se per un'anno posso circolare regolarmente, perché non per sempre. Ho assolto gli obblighi doganali e fiscali, la vettura é assicurata é intestata al legittimo proprietario, faccio un po fatica a capire il perché di quello, che mi pare la solita italica bizzarria.
Se é un problema di identificazione del proprietario, vogliamo parlare delle Auto in Leasing, oppure di quelle intestate a società, ci sono poi i full rent, o peggio ancora a quelle mai trapassate, intestate qualche volta a trapassati, consentitemi il macabro bisticcio di parole.
Vaniloqui a parte, qualcuno sa spiegarmi perché ciò che vale per 365 giorni non può valere per sempre?

sephora
05-11-2006, 07:12 PM
Perche e' la legge!
12 mesi a disposizione x immatricolare italia cosi' sei registrato mctc al pra e puoi pagare il bollo ed essere rintracciato x eventuali sansioni!;)

arcaico
05-22-2006, 05:15 PM
vorrei chiedere una cortesia.
siccome i tempi asi per rilasciarmi la scheda tecnica sono a dir poco "biblici", corro il rischio di non poter immatricolare la mia pace car 78 entro l'estate e, francamente, mi spiace. me la volevo anche usare un po' durante l'estate, anzi a dire la verità non vedo l'ora di portarla a spasso. avrei pensato, quindi, di stipulare una polizza assicurativa temporanea per l'auto così come è immatricolata con targa usa. ho avuto anche la conferma dalla polizia stradale che effettivamente si può circolare per un anno dalla data di importazione avendo con se il titolo di propietà e la bolla doganale. sin qui tutto ok.
il problema è che la compagnia assicuratrice mi ha chiesto 700 euro per una polizza di 3 mesi....mi sembra un'assurdità !
che voi sappiate si può risparmiare ? e con chi ?
se le regole del forum vietassero di postare informazioni di questo tipo (pubblicità), sarei grato a chi mi da info in pvt sulla mia mail. grazie mille a tutti !

arcaico
05-22-2006, 05:15 PM
vorrei chiedere una cortesia.
siccome i tempi asi per rilasciarmi la scheda tecnica sono a dir poco "biblici", corro il rischio di non poter immatricolare la mia pace car 78 entro l'estate e, francamente, mi spiace. me la volevo anche usare un po' durante l'estate, anzi a dire la verità non vedo l'ora di portarla a spasso. avrei pensato, quindi, di stipulare una polizza assicurativa temporanea per l'auto così come è immatricolata con targa usa. ho avuto anche la conferma dalla polizia stradale che effettivamente si può circolare per un anno dalla data di importazione avendo con se il titolo di propietà e la bolla doganale. sin qui tutto ok.
il problema è che la compagnia assicuratrice mi ha chiesto 700 euro per una polizza di 3 mesi....mi sembra un'assurdità !
che voi sappiate si può risparmiare ? e con chi ?
se le regole del forum vietassero di postare informazioni di questo tipo (pubblicità), sarei grato a chi mi da info in pvt sulla mia mail. grazie mille a tutti !

Tarizza
05-22-2006, 09:29 PM
Io l' ho fatta con 300 E x un' anno, + 50 E xchè ho meno di 25 anni.....

Sinceramente però credo che dovresti trovarla in zona di milano....

Tarizza
05-22-2006, 09:29 PM
Io l' ho fatta con 300 E x un' anno, + 50 E xchè ho meno di 25 anni.....

Sinceramente però credo che dovresti trovarla in zona di milano....

sephora
05-22-2006, 09:41 PM
io l'ho fatta con circa 25o euro ti devi solo iscrivere ad un club federato asi faxare l'iscrizione il title e scrivere il modello esatto l'anno ed il n di telaio se nn leggibile su title ! hai compreso l'incendio il traino ed infortuni conducente
Telefono 011/2051555 oppure 011/7410958 il fax 011/2054346 puoi parla re con Sig.ra Maria oppure Giovanna!

Forse in breve si riuscira' ad avere una ulteriore convenzione con nuova ass.ne x i tesserati alla Scuderia!;)

sephora
05-22-2006, 09:41 PM
io l'ho fatta con circa 25o euro ti devi solo iscrivere ad un club federato asi faxare l'iscrizione il title e scrivere il modello esatto l'anno ed il n di telaio se nn leggibile su title ! hai compreso l'incendio il traino ed infortuni conducente
Telefono 011/2051555 oppure 011/7410958 il fax 011/2054346 puoi parla re con Sig.ra Maria oppure Giovanna!

Forse in breve si riuscira' ad avere una ulteriore convenzione con nuova ass.ne x i tesserati alla Scuderia!;)

arcaico
05-23-2006, 09:37 AM
grazie mille. ho telefonato ai numeri indicati ed ho trovato persone cordiali e competenti e, credo, di aver già risolto il tutto.
grazie ancora.

arcaico
05-23-2006, 09:37 AM
grazie mille. ho telefonato ai numeri indicati ed ho trovato persone cordiali e competenti e, credo, di aver già risolto il tutto.
grazie ancora.

sephora
05-23-2006, 07:35 PM
Wow sono contenta!!!:D

sephora
05-23-2006, 07:35 PM
Wow sono contenta!!!:D

matteo
06-15-2006, 12:08 AM
scusa se mi intrometto,ma il discorso del dazio doganale vale anche per la svizzera?Se si di quanto si parla in %?

Mr_hd
06-15-2006, 09:26 AM
si vale anche per la svizzera, ed è circa un 10% perchè cmq è una autovettura americana-

attila
06-15-2006, 09:30 AM
se compri una punto in svizzera paghi lostesso.....

Stroker
06-15-2006, 04:42 PM
I dazi doganali riguardano tutti gli Stati extra CE..... punto e basta!:D:D

Inoltre, per l'omologazione di una vettura svizzera, rischi di soffrire come per una americana.... per il motivo di cui sopra!

Cercate nei paesi CE..... ma poi, perchè nessuno se le cerca in Francia ste macchina?
Guardate che ce ne sono un sacco!!!
Portogallo, Spagna, Regno Unito..... tutti paesi CE.... è più facile, visto che DEVONO immatricolarla d'uffico.... per legge dello Stato !!!

sephora
06-15-2006, 08:26 PM
immatricolarla d'ufficio se l'auto e' a sua volta proveniente da una nazione riconosciuta dall'Italia!!!
Purtroppo in Italia siamo troppo esagerati in determinate circostanze!

matteo
06-15-2006, 09:05 PM
scusa se rompo ma
cosa significa d ufficio?

Io cerco in svizzera perchè è vicino e posso andarle a vedere di persona ,poi
ho visto che costano meno e si trovano anche ZR1 a 12000 euro.C'è il sito dell automobil club svizzero che mi sembra molto attendibile,con circa 150 corvette in vendita soprattutto da commercianti.
si chiama www.tcs.ch

attila
06-16-2006, 09:30 AM
eh infatti, dov'è che era la Manta Ray? a santropè? :D[8D]:D

imported_n/a
06-16-2006, 09:34 AM
No, più vicina, a Menton :D:D:D :D:D:D :D:D:D

sephora
06-16-2006, 12:39 PM
d'ufficio=senza rottura di p....!:D